Espulsione dal corso e destituzione dell’allievo agente: illegittimo il provvedimento anticipatorio (TAR Marche n. 898 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di espulsione dal corso per allievi agenti adottato ai sensi dell’art. 6-ter, comma 3, d.P.R. n. 335/1982 sulla sola base della contestazione degli addebiti, prima che l’interessato abbia potuto depositare le proprie controdeduzioni, viola le garanzie partecipative e il diritto di difesa, risultando insufficiente il richiamo a generici “preminenti interessi pubblici” ex art. 7 legge n. 241/1990. La sanzione della destituzione irrogata per la titolarità di un account riconducibile a epoca anteriore all’ingresso in Polizia, in assenza di prova dell’avvenuto esercizio dell’attività e della consapevole conservazione del profilo dopo il giuramento, difetta di istruttoria e di motivazione e contrasta con il principio di proporzionalità e di graduazione delle sanzioni. L’annullamento del decreto destitutivo impone all’amministrazione di rideterminarsi, con effetti sul parallelo procedimento espulsivo.

Il Fatto

Il ricorrente, vincitore di un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, svolgeva il periodo di applicazione pratica presso una Questura. Nella notte del 3 luglio 2023, dopo un incontro con una donna conosciuta tramite un sito di annunci, rimaneva chiuso nell’appartamento di lei e, per uscire e raggiungere il turno di servizio, contattava la sala operativa chiedendo l’invio di una pattuglia. I controlli escludevano il furto di denaro ipotizzato dalla donna; gli esami tossicologici e alcologici cui si sottoponeva risultavano negativi.

Da questi fatti derivava un procedimento disciplinare e la relazione negativa del Questore, cui seguiva la ripetizione del periodo di applicazione. La Questura accertava poi la titolarità di un profilo su un portale che pubblicizzava prestazioni sessuali, risalente al novembre 2020: ne derivavano l’espulsione dal corso e, all’esito di un secondo procedimento, la destituzione. Il ricorrente impugnava i tre provvedimenti con ricorsi riuniti, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso avverso la ripetizione del periodo di applicazione. La valutazione negativa della Questura si fonda su una motivazione autonoma rispetto all’esito disciplinare e attiene al contegno tenuto dal ricorrente in rapporti personali esterni al servizio. L’art. 6-bis, commi 5 e 6, d.P.R. n. 335/1982 consente la ripetizione una tantum, e il giudizio non è contraddittorio solo perché riconosce l’impegno profuso: la censura riguarda la cura dei rapporti interpersonali e la consapevolezza delle conseguenze sull’immagine dell’amministrazione. Nessuna illegittimità, dunque, e nessun automatismo sanzionatorio.

Quanto all’espulsione dal corso, il Collegio ritiene invece fondate le doglianze. L’art. 6-ter, comma 3, d.P.R. n. 335/1982 non configura ontologicamente una sanzione, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, ma impone comunque il rispetto del diritto di difesa. Il provvedimento fu adottato il 5 ottobre 2023 sulla sola contestazione degli addebiti del 16 settembre, mentre le controdeduzioni venivano depositate il 10 ottobre. Il richiamo ai “preminenti interessi pubblici” è vago e generico: il corso si sarebbe concluso il 14 ottobre e sussisteva il tempo per esaminare la memoria.

La prima sanzione della deplorazione resiste alle censure: il parere della Commissione consultiva non è vincolante e il Questore può discostarsene motivando sul quantum. La successiva destituzione è invece annullata. La delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina identifica il fatto grave non nell’attivazione dell’account, avvenuta il 7 novembre 2020 e quindi prima dell’ingresso in Polizia, né nell’esercizio materiale delle prestazioni, non provato, ma nella consapevole conservazione del profilo dopo il giuramento. Tale consapevolezza non è assodata: l’interessato afferma di non aver letto le mail di conferma finite nello spam, e in ogni caso sarebbe configurabile al più la negligenza.

Il Collegio censura il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità, anche alla luce dell’art. 1 d.P.R. n. 737/1981 sulle conseguenze del fatto per l’amministrazione: il profilo non era riconducibile a un agente di Polizia e l’ambiente era circoscritto a una regione lontana dalla sede di servizio. Il decreto del 23 dicembre 2023 e la delibera presupposta sono annullati, con obbligo di rideterminazione entro quarantacinque giorni, con effetti sul parallelo procedimento espulsivo. Le istanze risarcitorie sono respinte allo stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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