Il titolo edilizio del 1968 prevale sul P.P.C.S. sopravvenuto (TAR Marche n. 145 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’opera edilizia realizzata in forza di un titolo abilitativo legittimo e mai annullato o revocato non diventa abusiva per effetto di un piano urbanistico sopravvenuto. Le prescrizioni del piano particolareggiato del centro storico si applicano agli immobili preesistenti solo in relazione agli interventi edilizi successivi alla loro entrata in vigore, non alle opere già eseguite. L’obbligo del preventivo nulla osta della Soprintendenza presuppone un vincolo culturale notificato o imposto con provvedimento formale alla data di realizzazione dell’intervento. Il vincolo indiretto non opera automaticamente per la vicinanza a un bene tutelato, ma richiede un atto costitutivo dell’amministrazione competente. L’ordinanza di demolizione è illegittima se la sua motivazione contraddice i presupposti di fatto e di diritto accertati dall’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria per via ereditaria di un immobile sito nel centro storico comunale, impugna l’ordinanza di demolizione con cui il Comune le ha ingiunto la rimozione di superfetazioni realizzate senza titolo sul fabbricato ad uso bar. L’ordine riguarda un manufatto realizzato in ampliamento di un esercizio commerciale; la ricorrente non contesta invece l’altra opera ingiunta, ossia l’installazione di una tenda parasole.
La vicenda risale al 1968, quando i danti causa della ricorrente acquistarono dal Comune un frustolo di terreno e ottennero una licenza edilizia per la sistemazione e l’ampliamento della parte del fabbricato adibita a bar. Il Comune, dopo una richiesta istruttoria della Soprintendenza, ha contestato la legittimità delle opere sul presupposto che ricadessero in zona “A – Centro storico” e fossero prive del nulla osta previsto dal Piano Particolareggiato del Centro Storico. Il ricorso è giunto al merito dopo l’accoglimento della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’iter motivazionale dell’ordinanza e ne rileva il salto logico. Il Comune, consapevole dell’impossibilità di annullare i provvedimenti del 1968 alla luce dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ne ha operato una disapplicazione nascosta, appoggiandosi a una valutazione della Soprintendenza irrilevante rispetto alla res controversa.
Il Tribunale ricorda il limite del sindacato giurisdizionale: il giudice valuta la motivazione dell’atto, anche implicita, ma non può tenere conto di argomentazioni nuove esposte dall’Amministrazione solo in sede giudiziale. Le difese del Comune e dell’Avvocatura erariale non costituiscono, nemmeno implicitamente, la motivazione del provvedimento.
Le osservazioni della Soprintendenza sono neutre: esse riguardano interventi interni al locale, rispetto ai quali non risulta adottato alcun provvedimento sanzionatorio. La nota del 2023 contiene due inesattezze, l’una sull’asserita abusività della superfetazione, l’altra sulla proprietà dell’area di sedime, venduta nel 1968 ai danti causa della ricorrente. L’organismo periferico del Ministero non ha affermato l’esistenza di un vincolo, limitandosi a evocare la compromissione del contesto. Ogni richiamo al vincolo indiretto ex art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 resta quindi ipotetico, perché lo stesso richiede un provvedimento formale.
Il Collegio applica poi il criterio temporale. L’art. 34 delle N.T.A. del P.P.C.S. può applicarsi a immobili preesistenti al 1996 solo in presenza di interventi edilizi successivi. Nella specie la ricorrente non ha eseguito alcuna modifica, sicché la norma non era invocabile. Non è stato dimostrato che il bene fosse vincolato nel 1968 ai sensi della legge n. 1089/1939, unica disposizione applicabile ratione temporis: la notifica era presupposto indefettibile dell’obbligo di nulla osta.
L’ordinanza risulta perciò incongruente, avendo accertato l’esistenza di un valido titolo di proprietà e di un atto di assenso edilizio mai annullato, per poi applicare un piano sopravvenuto di trent’anni rispetto all’esecuzione delle opere. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’ordinanza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.