Requisiti di concorso e discrezionalità: legittima la figura dell’agronomo rispetto all’agrotecnico (TAR Sardegna n. 41 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, in correlazione con la specifica figura professionale ricercata. Tale scelta è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della irragionevolezza, dell’illogicità, dell’arbitrarietà, del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria o di motivazione. Le competenze professionali dell’agronomo e dell’agrotecnico non sono sovrapponibili: le seconde attengono prevalentemente agli aspetti economico-gestionali dell’azienda agraria. È pertanto legittimo il bando che richieda l’abilitazione all’esercizio della professione di agronomo quando le competenze oggetto della selezione, desumibili anche dalle materie delle prove, eccedano l’ambito proprio degli agrotecnici. I Collegi professionali sono legittimati a impugnare il bando che escluda la categoria rappresentata dalla partecipazione.
Il Fatto
Due Collegi interprovinciali degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati impugnavano l’Avviso pubblico con cui l’Agenzia forestale regionale aveva indetto una selezione per un posto di funzionario tecnico-agronomo a tempo indeterminato. L’art. 2, comma 1, lett. a) e b) dell’Avviso richiedeva il possesso di un titolo di studio che consentisse l’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A o B, e la relativa abilitazione professionale.
I ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001, dei principi dell’art. 97 Cost. e dell’art. 11 della legge n. 251/1986, lamentando la radicale esclusione degli agrotecnici laureati in possesso dei medesimi titoli di studio. L’Agenzia si costituiva eccependo il difetto di legittimazione attiva. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare e il Consiglio di Stato confermava in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. La lesione fatta valere consiste nella esclusione degli agrotecnici laureati dalla procedura e riguarda un interesse riferibile al gruppo professionale nel suo insieme. I Collegi hanno quindi fatto valere un interesse strumentale a un vantaggio della categoria rappresentata, sufficiente a fondare la legittimazione, come già affermato su fattispecie analoga dal Consiglio di Stato, sentenza n. 4520/2024.
Nel merito, la controversia attiene alle modalità con cui l’amministrazione ha determinato i requisiti di partecipazione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui le mansioni dell’agronomo, di cui all’art. 2 della legge n. 3/1976, e quelle dell’agrotecnico, di cui all’art. 11 della legge n. 251/1986, non sono perfettamente sovrapponibili. L’ambito di competenze della prima categoria è più esteso; le competenze degli agrotecnici attengono in specie alla gestione economico-aziendale e amministrativa delle aziende agricole e zootecniche.
Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. III, 1 febbraio 2017, n. 426, secondo cui, data la specializzazione delle professioni e la proliferazione degli albi con le relative protezioni normative, le competenze di ciascun ramo sono esclusive e non concorrenti. Si esamina anche l’art. 1-bis, comma 16, del D.L. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014: la norma interpretativa non può ampliare il significato della disposizione interpretata e va letta come chiarimento che l’assistenza tecnico-economica comprende la progettazione, anche in materia forestale.
Applicando tali principi, non è arbitraria la scelta di selezionare una figura abilitata a un più esteso ambito di attività. Le materie oggetto delle prove — dalla selvicoltura e pianificazione forestale alla geologia, alla gestione della fauna selvatica — non sono ricollegabili all’assistenza tecnico-economica alle aziende, che rappresenta il perno delle ulteriori attività degli agrotecnici. La procedura mira a un candidato chiamato a svolgere essenzialmente attività di pianificazione forestale, preclusa agli agrotecnici se non connessa a compiti di assistenza tecnico-economica.
Il Collegio esclude infine incertezza o contraddittorietà nella individuazione dei requisiti: l’abilitazione all’esercizio della professione di agronomo, che prescinde dal mantenimento dell’iscrizione all’albo dopo il buon esito della procedura, costituisce indice sintomatico della preparazione del candidato. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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