Obbligo del Comune di rilasciare il titolo edilizio in ottemperanza al giudicato (TAR Lombardia n. 2903 del 26.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato di annullamento, l’amministrazione che ha già negato una volta il provvedimento richiesto non può riesaminare l’affare sfavorevolmente neppure su profili non ancora esaminati. Trova applicazione il principio del one shot temperato, che impone il rilascio dell’unico provvedimento ancora possibile, senza margini di riedizione del potere. Il giudice amministrativo ordina quindi il rilascio del titolo nel termine fissato e nomina, per l’ulteriore inerzia, il commissario ad acta, restando in capo all’ente il dovere di collaborare. Con la nomina del commissario non sussistono i presupposti per le astreintes.

Il Fatto

L’Associazione Culturale Assalam è proprietaria di un immobile in Cantù, acquistato dalla società dante causa, che nel 2014 aveva chiesto al Comune il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso a luogo di culto. L’istanza era stata rigettata nel 2015 in applicazione dell’art. 72, comma 2, L.R. Lombardia n. 12/2005; quel diniego è stato annullato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma con sentenza n. 254 del 5.12.2019.

Il Comune si era ripronunciato negando di nuovo il titolo nel 2021. Il nuovo diniego è stato annullato con sentenza n. 483 del 21.2.2024, avverso cui pende appello. L’Associazione ha quindi promosso ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di rilascio del permesso, la nomina di un commissario e l’irrogazione delle astreintes. Il Comune ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza n. 483/2024 ha caducato il provvedimento del 1° aprile 2021 con cui l’amministrazione, per la seconda volta, aveva negato il titolo. A fronte del giudicato, il Comune si è limitato a comunicare nel settembre 2024 l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990. Un tale adempimento non integra ottemperanza.

Il Tribunale applica il principio del one shot temperato. L’amministrazione, dopo l’annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, riesaminando l’affare nella sua interezza e sollevando una volta per tutte ogni questione rilevante. Chiamato a provvedere per la terza volta, il Comune non può che rilasciare il titolo edilizio.

Il Collegio richiama sul punto Cons. di St., sez. V n. 2080/2023, sez. VI n. 3480/2022, sez. III nn. 660 e 5087 del 2017, sez. VI n. 1321/2019 e sez. VI n. 633/2010. Il rilascio è ordinato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Decorso inutilmente il termine, provvederà in luogo dell’amministrazione il commissario ad acta, nominato nel Prefetto di Milano o suo delegato, con facoltà di delega, entro i successivi trenta giorni dall’insediamento. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 8 del 2021, resta in capo al Comune il dovere-potere di provvedere anche dopo l’insediamento e di collaborare, sopportando i costi del commissario. Il compenso è liquidato su istanza secondo il d.P.R. n. 115 del 2002. La nomina esclude le astreintes; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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