Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per la carta (TAR Toscana n. 420 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il ricorso è fondato quando dagli atti di causa non risulti l’integrale esecuzione del giudicato, essendo sufficiente che l’amministrazione abbia adempiuto solo a parte degli obblighi impostile dal titolo esecutivo. Il giudice amministrativo ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La nomina anticipata del commissario costituisce strumento di effettività della tutela e non presuppone la perdurante inerzia al momento della decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Firenze, Sezione Lavoro, con sentenza n. 771/2023, l’accertamento del diritto al beneficio della carta elettronica del docente e all’accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati nel titolo. La sentenza era passata in giudicato.
Notificato il titolo alla sede reale dell’amministrazione e decorso il termine dilatorio, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, documentando il pagamento delle sole spese legali liquidate e distratte nella sentenza civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso, rilevando che dalla notifica del titolo esecutivo alla sede reale dell’amministrazione debitrice era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997.
Nel merito, il Tribunale ha accertato che dagli atti di causa non risultava l’integrale esecuzione della sentenza ottemperanda. Il Ministero aveva provveduto al pagamento dei soli compensi professionali, senza dare attuazione alla parte del giudicato relativa al beneficio economico.
Su questa base il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il Collegio ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, sono state poste a carico del Ministero e liquidate in dispositivo, con considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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