Accreditamento quote ETS tra obbligo e pretesa: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Molise n. 372 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non quando l’inerzia sia serbata a fronte di un’istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo. Esaurita la fase pubblicistica con l’adozione delle deliberazioni di assegnazione delle quote ETS, l’attività di mero accreditamento delle stesse sul conto di deposito attiene alle modalità di adempimento e alla fase esecutiva del rapporto. Tale attività non integra esercizio di poteri autoritativi, ancorché vincolati, ed è regolata dal regime civilistico. La relativa pretesa va azionata dinanzi al giudice ordinario.

Il Fatto

Una società soggetta alla disciplina unionale e statale sulle emissioni di CO2 lamentava che il Comitato ETS, dopo averle riconosciuto con le Deliberazioni n. 117/2024 e n. 123/2024 l’allocazione di 26.123 quote ETS, non ne aveva curato il caricamento sul conto di deposito di sua titolarità, nonostante i solleciti.

La società adiva quindi il TAR Molise ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna del Comitato al caricamento delle quote. Il Comitato ETS eccepiva, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 114/2024, per difetto del fumus boni iuris, con riserva di esame della questione di giurisdizione in sede di cognizione piena.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinava in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Richiamando un orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. V, n. 9074/2023), il Tribunale ribadiva che il ricorso avverso il silenzio presuppone un obbligo di provvedere rispetto a una posizione di interesse legittimo: se l’inerzia si oppone a un’istanza di riconoscimento di un diritto soggettivo, la cognizione spetta al giudice ordinario, salvo che la materia rientri tra quelle di giurisdizione esclusiva ex art. 133 cod. proc. amm.

Esclusa l’applicabilità delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, il Tribunale verificava la natura della situazione giuridica dedotta. La fase pubblicistica di assegnazione doveva ritenersi già esaurita con l’adozione delle Deliberazioni n. 49/2023, 117/2024, 119/2024 e 123/2024. L’attività di mero accreditamento sul conto di deposito atteneva alle modalità di adempimento e alla fase esecutiva del decisum: essa esulava dall’esercizio di poteri autoritativi e ricadeva nel regime civilistico. Lo confermava la stessa prospettazione ricorsuale, che, invocando l’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 47/2020, riconosceva all’accreditamento natura meramente adempitiva, essendo le quote già assegnate.

Né rilevavano le vicende relative allo stato di adempimento dell’impresa in ordine agli obblighi restitutorio delle quote di annualità pregresse: il Collegio osservava che tali profili afferivano all’applicazione della disciplina unionale e nazionale sull’adempimento e sull’inadempimento, senza che l’Amministrazione fosse attributaria di un potere pubblicistico da esercitare mediante valutazione del pubblico interesse.

Il Tribunale richiamava quindi un precedente tra le stesse parti (TAR Lazio n. 12351/2021, confermata dal Consiglio di Stato), che aveva affermato come la pretesa alla dilazione o rateizzazione nella restituzione delle quote ETS attenga a una fase esecutiva successiva a quella di attribuzione dei beni. A quella stessa fase andava ricondotto l’accreditamento delle quote già riconosciute: la pretesa integrava dunque un rapporto privatistico ascrivibile al binomio obbligo-pretesa, da azionare dinanzi al giudice ordinario.

Il ricorso è stato perciò dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza della riassunzione innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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