Annullamento in autotutela del titolo edilizio e onere di motivazione sull’interesse pubblico (TAR Sicilia n. 4219 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un titolo edilizio deve recare una motivazione specifica in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ritiro dell’atto, diverso dal mero ripristino della legalità violata e tale da tener conto degli interessi dei destinatari. Non può predicarsi in via generale un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione del titolo illegittimo, non essendo sufficiente il richiamo a precedenti provvedimenti e a disposizioni normative enucleate senza contestualizzazione. La carenza di motivazione non è sanabile in giudizio mediante le difese dell’Amministrazione, che darebbero luogo a motivazione postuma. La caducazione dell’atto presupposto di annullamento del titolo comporta la caducazione del consequenziale ordine di demolizione che su di esso si fonda.

Il Fatto

La ricorrente, subentrata nella proprietà di un immobile, aveva ottenuto dal Comune la concessione edilizia per il cambio di destinazione d’uso del sottotetto da non abitabile a civile abitazione. Il titolo si innestava su una vicenda edilizia precedente, caratterizzata da un’accertata difformità dell’altezza media del sottotetto rispetto al progetto originario, oggetto di presa d’atto e di successiva autorizzazione al completamento dei lavori. Avviati i lavori e realizzata la quasi totalità delle opere, il Comune comunicava l’avvio del procedimento di annullamento della concessione e, poco dopo, adottava il provvedimento di annullamento in autotutela, seguito da un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

La ricorrente impugnava l’annullamento con ricorso principale e l’ordine di demolizione con motivi aggiunti, deducendo la carenza di motivazione sull’interesse pubblico, l’illegittimità derivata e, in subordine, la condanna risarcitoria. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e, in via ulteriore, riqualificava l’atto come revoca per inottemperanza all’ordine di integrazione documentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la domanda demolitoria relativa al ricorso principale e la ritiene fondata sotto il profilo della carenza di motivazione. Richiamata la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 17 ottobre 2017, n. 8, e il più recente indirizzo espresso dal T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 19 marzo 2024, n. 1013, il Tribunale ribadisce che l’annullamento d’ufficio esige un interesse pubblico concreto e attuale al ritiro, non essendo sufficiente il mero ripristino della legalità.

Scende quindi all’esame dell’atto. Tanto nella comunicazione di avvio quanto nel provvedimento finale il Comune si è limitato a un mero richiamo a precedenti atti concessori e a disposizioni normative genericamente individuate. Non ha fornito alcuna contestualizzazione delle norme rispetto alla questione controversa, né ha dato evidenza dell’interesse concreto e attuale idoneo a giustificare il ritiro, tenuto conto dei contrapposti interessi del privato.

Il Collegio esclude poi che a tale radicale carenza si possa sopperire in sede processuale con le difese del Comune. Ove pure pertinenti, esse integrerebbero un’inammissibile motivazione postuma. L’accoglimento del primo motivo determina l’annullamento dell’atto impugnato con il ricorso principale e l’assorbimento delle ulteriori censure, restando impregiudicata la riedizione del potere.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ne riconosce la fondatezza in relazione alla doglianza di illegittimità derivata. Poiché l’ordinanza di demolizione si fonda sull’annullamento della concessione, che rende le opere abusive perché non assentite da valido titolo edilizio, la caducazione dell’atto presupposto comporta la caducazione del consequenziale ordine di demolizione.

Il Collegio dichiara infine assorbita la domanda risarcitoria, qualificata come richiesta di danni del titolare di un provvedimento favorevole ma illegittimo, in quanto proposta in via subordinata e superata dall’accoglimento delle domande demolitorie. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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