Ottemperanza al decreto ingiuntivo e silenzio della p.a. tra termine dei 120 giorni (TAR Sicilia n. 4209 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e non opposto è fondato quando risulti documentata la notifica del titolo all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla data di notifica del ricorso. Accertata l’inerzia dell’ente intimato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato e assegna un termine per il pagamento. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il commissario ad acta è nominato fin d’ora, con facoltà di delega a funzionario qualificato. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 217/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 14.2.2023 e notificato il 16.2.2023, con il quale è stato ingiunto al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento di € 25.809,08, oltre interessi di mora, compensi, spese vive e accessori. Il decreto, non opposto, è stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 20.4.2023 e rinotificato a mezzo pec il 27.4.2023.
Nonostante i solleciti, l’ente non ha liquidato il dovuto. In data 18.10.2023 è stato notificato atto di precetto per € 27.527,91, senza esito. La società chiede quindi che venga ordinato all’amministrazione di conformarsi al giudicato e che, in caso di perdurante inottemperanza, sia nominato un commissario ad acta. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La società ha ritualmente proposto il procedimento di ottemperanza e il decreto ingiuntivo per cui è causa risulta tuttora non eseguito dall’amministrazione intimata. La notifica del titolo, dichiarato definitivamente esecutivo il 20.4.2023, è documentata presso la sede dell’ente il 16.2.2023 e il 27.4.2023.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra il termine dilatorio e l’accesso al giudizio di ottemperanza. Il Collegio verifica il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 12.07.2024. Il dato temporale conferma che l’ente ha avuto a disposizione l’intero periodo previsto dalla norma prima dell’instaurazione del giudizio.
Accertata la fondatezza della domanda, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute e specificate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ente adeguatamente qualificato. Il commissario provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del decreto ingiuntivo. Sul punto il Collegio richiama l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri e accessori come per legge. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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