Sospensione del dirigente e scioglimento del comune per mafia (Cons. Stato n. 4252 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di sospensione dal servizio adottate ai sensi dell’art. 143, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 hanno natura preventiva e non sanzionatoria: si fondano su una valutazione amministrativa prognostica, volta alla tutela anticipata del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. Esse non postulano l’accertamento di responsabilità penali definitive né la prova del coinvolgimento diretto del funzionario in condotte criminose, essendo sufficiente un quadro indiziario complessivo, grave e coerente, idoneo a fondare un giudizio di rischio di condizionamento. Ne consegue l’irrilevanza degli esiti assolutori o di prescrizione dei procedimenti penali e contabili, che si collocano su un piano distinto rispetto alla valutazione amministrativa. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della verifica di non manifesta illogicità, completezza e coerenza del percorso istruttorio, senza sostituzione della discrezionalità.
Il Fatto
Un dirigente comunale impugna davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro dell’Interno che, su proposta del Prefetto, lo ha sospeso dal servizio per sei mesi ai sensi dell’art. 143, comma 5, TUEL. Il provvedimento si inserisce nello scioglimento del Comune per accertati fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, deliberato nel dicembre 2022.
Il ricorrente lamenta la genericità e l’inadeguatezza della motivazione, fondata su atti non allegati né integralmente conoscibili (relazione prefettizia, atti della commissione di accesso), e l’assenza di condotte individuali a lui imputabili. Il TAR respinge il ricorso. Propone appello, articolando cinque motivi: insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione per relationem, violazione delle garanzie partecipative, travisamento dei fatti e sproporzione della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del potere. Le misure dell’art. 143, commi 1 e 5, TUEL rispondono a una logica preventiva e non sanzionatoria, orientata alla tutela anticipata del buon andamento, dell’imparzialità e della sicurezza pubblica, come chiarito da Cons. Stato, sez. III, n. 5023 del 2015. Esse mirano a evitare che, in un contesto di già accertata compromissione dell’ente, l’esercizio delle funzioni sia esposto a ulteriori rischi di condizionamento.
Da ciò deriva l’irrilevanza delle assoluzioni e delle declaratorie di prescrizione invocate dall’appellante: gli esiti del giudizio penale si collocano su un piano distinto rispetto alla valutazione amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 9149 del 2022). L’Amministrazione può valorizzare fatti non sfociati in condanne definitive, purché sintomatici di una permeabilità dell’apparato a pressioni esterne.
Il parametro non è quello della prova del fatto illecito, ma quello della significatività indiziaria del complesso delle circostanze (Cons. Stato, sez. III, n. 126 del 2013). Le censure sull’inconferenza dei singoli episodi si risolvono in una richiesta di rivalutazione atomistica, incoerente con la logica della fattispecie (Cons. Stato, sez. III, n. 1266 del 2012). Gli elementi valorizzati — gestione del settore tributario, affidamenti, società in house, rilievi contabili, contiguità relazionali — convergono in un quadro sintomatico univoco, inserito in un contesto territoriale segnato da organizzazioni mafiose.
Quanto alla motivazione, è ammissibile il rinvio per relationem alla relazione prefettizia e agli atti istruttori, purché identificabili e accessibili nei limiti consentiti (Cons. Stato, sez. III, n. 8362 del 2021). Le limitazioni all’ostensione integrale, giustificate dalla natura riservata degli atti, non comprimono illegittimamente il diritto di difesa, essendo stato fornito un quadro conoscitivo sufficiente. La natura cautelare dell’atto consente inoltre una motivazione sintetica e non impone la comunicazione di avvio del procedimento, incompatibile con le esigenze di celerità.
Infine, il sindacato giurisdizionale non sostituisce la valutazione amministrativa. La sospensione risulta correlata alla posizione apicale del dirigente e alla sensibilità dei settori gestiti; la durata limitata e il contesto straordinario escludono profili di manifesta eccessività. Nessun elemento dimostra la dedotta disparità di trattamento. L’appello è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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