Domanda risarcitoria del terzo proprietario dell’area e oneri da accordi di riconversione (TAR Marche n. 467 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un’area interessata da un progetto imprenditoriale che agisce per il risarcimento del danno da illegittimo diniego non ha diritto al ristoro del mancato guadagno derivante dalla mancata vendita del bene al promissario acquirente quando, nelle more del giudizio, abbia comunque ceduto l’area a un terzo e realizzato l’interesse sostanziale sotteso all’accordo preliminare. In tal caso residuano eventuali pregiudizi patrimoniali ulteriori, ma essi devono essere provati sia nell’an sia nel quantum, non costituendo conseguenza automatica del mancato perfezionamento del contratto. Gli oneri che il proprietario assume in forza di accordi di riconversione del settore saccarifero non sono imputabili all’amministrazione procedente, non essendo tali accordi opponibili alle amministrazioni competenti né vincolanti nell’espressione dei pareri di V.I.A.. Il Collegio respinge la domanda risarcitoria sul rilievo che il giudizio impugnatorio presupposto non aveva accertato alcuna spettanza del diritto al parere favorevole, essendo rimasta integra la possibilità di riesame e di nuova motivazione del diniego.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area produttiva in località Campiglione del Comune di Fermo, sulla quale insisteva uno zuccherificio dismesso, agisce per la condanna della Provincia di Fermo al risarcimento dei danni asseritamente subiti per il mancato rilascio del parere favorevole di V.I.A., necessario per l’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 alla costruzione di un impianto a biomasse, che sarebbe stato realizzato da una società di scopo.
Il procedimento si era concluso con due determinazioni dirigenziali negative, la prima adottata nel 2012 e la seconda nel 2013, annullate dal TAR Marche con sentenza n. 433/2014, confermata con parziale riforma dal Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 880/2015. La Provincia aveva poi inizialmente ritenuto di dover riavviare ex novo la procedura, condotta stigmatizzata dal giudice dell’ottemperanza. Nelle more del riesame la ricorrente ha proposto la domanda risarcitoria, quantificando tre voci di danno: il mancato guadagno da vendita dell’area, gli oneri per la C.I.G.S. corrisposta a venticinque dipendenti e quelli per la mancata ricollocazione di ventidue unità lavorative. La Provincia ha eccepito la tardività della domanda e ne ha chiesto comunque il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e dichiara assorbita l’eccezione preliminare di tardività, condividendo le repliche della ricorrente sul decorso del termine di cui all’art. 30, comma 4, c.p.a. Quanto alla prima voce, il mancato guadagno da vendita dell’area, il Tribunale rileva che a fine 2016 la ricorrente ha ceduto l’immobile a un gruppo imprenditoriale del settore calzaturiero: l’interesse sostanziale alla dismissione è stato dunque comunque realizzato, sia pure con ritardo rispetto alle aspettative iniziali.
Il Collegio non esclude in astratto che residuino pregiudizi patrimoniali meritevoli di tutela, quali un prezzo inferiore, la perdita di altre occasioni di guadagno, spese di manutenzione o costi finanziari. Tuttavia simili voci devono essere provate nell’an e nel quantum, mentre la ricorrente non ha allegato alcun elemento, non indicando nemmeno il prezzo della cessione. Il rigetto in parte qua consegue alla regola per cui il danno deve sussistere fino al momento in cui la causa passa in decisione.
Quanto alle altre due voci, il Tribunale riconosce la legittimazione della ricorrente ad affiancare la società di scopo nell’impugnazione dei pareri negativi, per l’interesse al conseguimento dell’autorizzazione unica. Nega però che l’amministrazione fosse vincolata o condizionata dagli accordi di riconversione del settore saccarifero, non opponibili alle amministrazioni competenti: la Provincia non può rispondere della loro mancata attuazione. La posizione della proprietaria è distinta, a fini risarcitori, da quella della società di scopo, trattandosi di soggetti titolari di diritti propri.
Sulla C.I.G.S., il Collegio richiama le statuizioni delle sentenze del Consiglio di Stato n. 880/2015 e n. 1485/2016, secondo cui le amministrazioni potevano riesaminare il progetto e addurre nuovi profili ostativi: non era stata accertata alcuna spettanza del parere favorevole. Sulla ricollocazione delle ventidue unità, la cessione dell’area a fine 2016 ha reciso il legame tra il progetto e le vicende aziendali della ricorrente. Il Tribunale applica quindi il criterio della ragione più liquida e compensa le spese.
Nota della Redazione
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