Revocazione ammessa solo per errore percettivo, non per errata valutazione delle prove (Cons. Stato n. 4194 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., si configura solo quando la decisione riposa sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e sempre che quel fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’incompleto o erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, compresa la mancata considerazione di un documento versato in atti, integra un errore di diritto e non è censurabile con la revocazione. Parimenti inammissibile è la revocazione che investa una questione sulla quale la sentenza impugnata abbia espressamente statuito, giacché in tal caso la doglianza mira in realtà a censurare la valutazione delle prove.

Il Fatto

Le ricorrenti agiscono per la revocazione della sentenza della Sezione Sesta n. 7144/2023, che, in riforma della pronuncia del TAR Marche, aveva respinto il ricorso avverso l’ordinanza comunale di demolizione di un manufatto in muratura realizzato sulla copertura di un fiume nel centro abitato.

La sentenza revocanda aveva ritenuto che le parti private non avessero assolto all’onere di provare la data di realizzazione del manufatto, anteriore, a loro dire, alla delibera podestarile del 1934 che vietava le sopraelevazioni su quell’area. Da qui i due motivi di revocazione, entrambi fondati sull’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.: la mancata percezione di una perizia tecnica e il vizio di sottoscrizione degli atti del giudizio di appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra errore di fatto ed errore di diritto. L’erronea valutazione delle risultanze processuali si colloca nell’attività intellettiva del giudice e dà luogo a errore di diritto; l’errore di fatto opera invece sul piano sensoriale-percettivo, investendo la percezione del contenuto dell’atto processuale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata, il Consiglio di Stato ribadisce che l’incompleto apprezzamento degli atti non concretizza il vizio revocatorio.

Su questa base il primo motivo è respinto. L’eventuale mancata valutazione della perizia tecnica versata in atti non costituisce errore di fatto, perché la contestazione sull’attività valutativa del giudice, che abbia dato prevalenza ad alcuni aspetti del documento piuttosto che ad altri, integra un errore di diritto estraneo alla revocazione. Né è ravvisabile l’omissione di pronuncia, poiché il giudice di appello si è esplicitamente pronunciato sull’epoca di costruzione, ritenendo privi di consistenza gli elementi addotti dai privati.

Quanto al secondo motivo, concernente il vizio di sottoscrizione dell’atto di appello, della relata di notifica e della procura, la Corte rileva che si tratta di questione sulla quale la sentenza revocanda si era specificamente pronunciata. Il dato normativo è netto: l’errore revocatorio non può basarsi su un fatto costituente punto controverso oggetto della decisione. Diversamente opinando, la revocazione finirebbe per censurare l’interpretazione delle risultanze processuali, con esito di errore di diritto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di revocazione in favore del Comune, liquidate in via forfettaria in € 4.000,00, oltre a spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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