Aspettativa per infermità e recupero somme: non ripetibili oltre ventiquattro mesi (Cons. Stato n. 4254 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di non ripetibilità degli emolumenti erogati al personale collocato in aspettativa per infermità, prevista dall’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 52 del 2009 e dall’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51 del 2009 per l’inidoneità parziale, si applica anche all’inidoneità permanente assoluta. Il comma 3 dell’art. 15 e il comma 4 dell’art. 39, nel disciplinare il trattamento del personale in aspettativa in attesa della pronuncia sulla causa di servizio, contengono la clausola di salvezza delle disposizioni di maggior favore, tra le quali rientra il limite temporale al recupero. Ne consegue che, decorsi ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa senza che sia intervenuta la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’amministrazione non può ripetere le somme corrisposte. La regola vale anche quando il giudizio di inidoneità sia di carattere totale. La soluzione opposta determinerebbe un trattamento differenziato di situazioni omogenee e contrasterebbe con il legittimo affidamento del dipendente.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica militare, è stato collocato d’ufficio in aspettativa per infermità il 28 ottobre 2016, dopo aver superato il limite di quarantacinque giorni di licenza straordinaria per un disturbo ansioso-depressivo. Aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità. Giudicato permanentemente non idoneo al servizio, è cessato dal servizio nel 2018.

Con decreto dell’11 ottobre 2021 l’amministrazione gli ha negato il riconoscimento della causa di servizio. Con nota del 25 gennaio 2022 la Direzione di intendenza ha quindi avviato il recupero di euro 26.138,21, corrispondenti agli emolumenti non spettanti dopo il dodicesimo mese di aspettativa. Il militare ha impugnato la nota davanti al TAR Lazio, deducendo la tardività della richiesta, e con motivi aggiunti ha contestato anche l’ingiunzione di pagamento in unica soluzione. Il TAR ha respinto il ricorso principale e accolto i motivi aggiunti solo sul frazionamento. Il militare ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il regime economico dell’aspettativa. L’art. 26 della legge n. 187 del 1976 prevede tre scansioni: assegno pieno per dodici mesi, ridotto alla metà nel semestre successivo, poi nessun assegno fino al massimo di ventiquattro mesi. Il regime di favore per le infermità per causa di servizio consente invece la percezione degli assegni per tutta la durata dell’assenza. Poiché il riconoscimento passa per un procedimento lungo, l’aspettativa cambia ex post qualificazione giuridica e, se il riconoscimento è negato, il trattamento finisce retroattivamente nel regime ordinario.

Da qui l’esigenza di mitigare il recupero, soddisfatta dall’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 171 del 2007, che ha introdotto il limite temporale. Il Collegio rileva che l’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 52 del 2009 si riferisce letteralmente al personale giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale. Il comma 3, invece, disciplina il personale in aspettativa per infermità in attesa della pronuncia sulla causa di servizio senza replicare la clausola di non ripetibilità, ma richiamando le disposizioni di maggior favore.

Le due norme vanno lette in combinato disposto. L’art. 12 del d.P.R. n. 171 del 2007 riguarda solo il personale con diagnosi definitiva di invalidità permanente parziale, che potrebbe essere impiegato in mansioni compatibili ma viene mantenuto inattivo. L’art. 15 del d.P.R. n. 52 del 2009, al pari dell’art. 39 del d.P.R. n. 51 del 2009, si riferisce invece a ogni situazione di aspettativa per infermità, compresa l’inabilità totale. In tale ipotesi gli emolumenti vanno corrisposti per intero e restano salve le disposizioni che limitano nel tempo la ripetizione dell’indebito, divenuto tale solo successivamente.

Il Collegio aderisce all’orientamento più recente (Cons. Stato, sez. II, n. 8938 del 2025; n. 5643 del 2025; n. 4845 del 2024; n. 2880 del 2022), che valorizza la clausola di salvezza per evitare un trattamento differenziato di situazioni omogenee. La lettura è coerente con la ratio della clausola di non ripetibilità, espressione del legittimo affidamento: le future scelte professionali dipendono dalla pronuncia sulla causa di servizio. La Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte EDU in tema di proportionality test rispetto all’art. 1 del Protocollo 1.

Nel caso concreto l’aspettativa è iniziata il 28 ottobre 2016 e il rigetto è dell’11 ottobre 2021: il limite dei ventiquattro mesi era ampiamente decorso. L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza e accoglimento del ricorso di primo grado. Spese compensate. La sentenza è trasmessa alla procura regionale per il Lazio della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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