Rigetto dell’istanza SUAPE e onere di accertamento della titolarità dell’area (TAR Sardegna n. 189 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, deve escludersi un obbligo dell’amministrazione comunale di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire le vicende riguardanti la titolarità del bene interessato da un’istanza edilizia. L’istanza di sospensione del provvedimento di rigetto deve essere respinta quando la documentazione versata in giudizio comprovi l’intestazione dell’area a un soggetto terzo, fatto salvo ogni più approfondito esame nella sede del merito. Il fumus boni iuris non può fondarsi su una mera contestazione della titolarità, in assenza di elementi documentali idonei a superare le risultanze acquisite dal Comune.
Il Fatto
Un condominio impugnava la determinazione del SUAPE del Comune di Santa Teresa Gallura che aveva rigettato l’istanza per la realizzazione di un chiosco bar e servizi igienici, nonché il relativo preavviso di diniego. L’amministrazione aveva fondato il provvedimento sull’intestazione dell’area a un terzo soggetto, odierno controinteressato, circostanza che il condominio contestava. Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare dell’efficacia del rigetto, deducendo l’illegittimità del diniego.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Sardegna, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l’invocata misura cautelare. Il Tribunale ha preliminarmente osservato che la documentazione prodotta in giudizio pareva comprovare, sia pure con riserva di maggiore approfondimento nel merito, la circostanza fattuale posta dal Comune a fondamento del provvedimento di rigetto.
Il Collegio ha richiamato la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui non sussiste un obbligo del Comune di attivare complessi accertamenti volti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità del bene. L’orientamento citato, espresso da T.A.R. Sardegna, n. 135/2022 e da Consiglio di Stato, n. 9062/2024, esclude che l’amministrazione debba sopperire a carenze documentali che incombono sul richiedente.
La valutazione del fumus boni iuris è risultata pertanto sfavorevole al ricorrente, con conseguente reiezione dell’istanza cautelare. Il Tribunale ha infine compensato le spese della presente fase, considerata la natura della controversia e la riserva di approfondimento demandata al giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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