SCIA alternativa al permesso di costruire: poteri repressivi senza limiti temporali (Cons. Stato n. 4262 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo di un titolo edilizio diverso da quello richiesto dalla legge rende l’intervento abusivo e legittima l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione da parte del Comune. Ove la SCIA alternativa al permesso di costruire sia impiegata per opere soggette a permesso di costruire, essa è giuridicamente inammissibile e non produce gli effetti previsti. Il provvedimento che accerta l’inidoneità del titolo non è espressione di autotutela, ma ha valore meramente accertativo di un abuso doverosamente rilevabile. Non operano, pertanto, i termini decadenziali previsti dall’art. 19, comma 6-bis, e art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’intervento è equiparabile ad attività sine titulo, soggetta a repressione senza limiti temporali.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune una SCIA alternativa al permesso di costruire per la realizzazione di un’unità immobiliare residenziale mediante sopraelevazione di un fabbricato esistente. A seguito di sopralluogo, l’Amministrazione ha avviato il procedimento di repressione degli abusi e ha adottato un’ordinanza con cui ha inibito gli effetti della SCIA e ingiunto la demolizione delle opere di ampliamento volumetrico.

Il privato ha impugnato l’ordinanza, il verbale di sopralluogo e la comunicazione di avvio del procedimento, domandando in via subordinata l’accertamento della formazione per silentium del permesso di costruire. Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo. Il Comune ha proposto appello principale e il privato appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’appello principale, rilevando che l’intervento consiste in una nuova costruzione con aumento di volumetria, rientrante nell’art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001. Esso era quindi soggetto a permesso di costruire e non rientrava nelle ipotesi tassative dell’art. 23 che consentono la SCIA alternativa. La SCIA utilizzata costituisce titolo inidoneo, con conseguente carattere abusivo delle opere.

Richiamando la giurisprudenza della Sez. IV n. 181 del 2025 e della Sez. IV n. 6322 del 2025, il Consiglio di Stato afferma che una SCIA impiegata in luogo del permesso di costruire per interventi urbanisticamente rilevanti è inammissibile e non può produrre effetti. L’Amministrazione conserva in ogni momento il potere di vigilanza e repressione, senza che l’inerzia dell’ente possa consolidare situazioni favorevoli per il privato.

Il TAR, pur richiamando tali principi, non ne ha tratto le conseguenze, annullando il provvedimento. Il Collegio chiarisce che l’impossibilità di utilizzo della segnalazione preclude l’applicazione del termine decadenziale dell’art. 19, comma 6-bis, e art. 21-nonies della legge n. 241/1990: tale termine opera solo quando gli interventi rientrino tra quelli eseguibili mediante SCIA. Il provvedimento che accerta l’inidoneità del titolo non è autotutela, ma ha valore meramente accertativo di un abuso doverosamente rilevabile.

Il Collegio richiama inoltre l’art. 5, comma 2, lett. c), del D.L. n. 70/2011, che esclude l’applicazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990 ai casi in cui le denunce siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Il primo motivo è quindi fondato; segue l’inutilità dello scrutinio del secondo.

L’appello incidentale è inammissibile per carenza di interesse, reggendosi il provvedimento sulla legittimità della declaratoria di inefficacia della SCIA. Nel merito è comunque infondato: non spettava al Comune svolgere indagini sulla diversa sussunzione dell’intervento, essendo l’errato inquadramento ascrivibile all’istante. I due titoli edilizi sono ontologicamente differenti e la SCIA non può essere convertita d’ufficio in domanda di permesso. Infine, la fattispecie rientra nel titolo inesistente, con conseguente legittimità della demolizione e non della sola sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *