Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e commissario ad (TAR Piemonte n. 204 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, si applica anche all’azione di esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione. Il requisito di conformità del titolo è soddisfatto dall’attestazione ai sensi dell’art. 475 c.p.c., non più richiedendosi la spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha carattere sanzionatorio e sollecitatorio, cosicché si cumula agli interessi legali già disposti con la sentenza inottemperata, con decorrenza dalla notificazione della decisione di ottemperanza fino all’adempimento o all’efficacia della nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a somme in linea capitale e a titolo di interessi legali. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione con posta elettronica certificata e non era stato eseguito.
Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a.. Il Ministero intimato, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti processuali del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata risultava attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la spedizione del titolo in forma esecutiva dall’28.02.2023. La notificazione era avvenuta a mezzo PEC al domicilio reale del Ministero.
Il Tribunale ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, verificando che alla data di proposizione del ricorso esso era infruttuosamente decorso. L’Amministrazione, non costituitasi, non ha contestato l’inottemperanza.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che il compenso sia compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzione connessa ai compiti istituzionali.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ne ha riconosciuto il carattere sanzionatorio e sollecitatorio, determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, in aggiunta a quelli già liquidati. Il dies a quo decorre dalla notificazione della decisione; il dies ad quem dall’adempimento tardivo o dall’efficacia della nomina del commissario.
Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate ai parametri del D.M. 55/2014 e ridotte per la semplicità dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha infine rilevato il carattere seriale del contenzioso e ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per i provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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