Annullamento in autotutela del permesso per silenzio assenso e atto plurimotivato (Cons. Stato n. 4317 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sorreggerlo in sede giurisdizionale; il rigetto delle doglianze rivolte a quel motivo rende superfluo l’esame delle censure relative agli altri, con assorbimento delle stesse. Il permesso di costruire formatosi per silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 non può consolidarsi quando l’istanza muova da un’erronea qualificazione urbanistica dell’area. L’annullamento in autotutela è legittimo quando l’intervento contrasta con la destinazione di zona del PUC e la sua attuazione integrerebbe una variante urbanistica, con alterazione del dimensionamento e degli standard. Quanto all’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, la richiesta di integrazione documentale costituisce facoltà e non obbligo del responsabile del procedimento.
Il Fatto
Una società ha presentato istanza di permesso di costruire per un complesso residenziale di quattro fabbricati, su un’area che il PUC comunale destina a struttura turistica polivalente in forza di una precedente variante. Il Comune ha annullato in autotutela il titolo formatosi per silenzio assenso. Un primo provvedimento di annullamento è stato annullato dal TAR per violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione sull’interesse pubblico. In esecuzione di quella sentenza il Comune ha riemesso l’atto, motivandolo su quattro rilievi: incompatibilità con la destinazione turistica, carenza documentale, volumetria eccedente e assenza di urbanizzazioni.
Il TAR Campania, sede di Salerno, ha respinto il ricorso. La società ha appellato deducendo l’erroneità della qualificazione dell’area, la sussistenza di un affidamento, la violazione delle garanzie partecipative e l’obbligo di soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura plurimotivata dell’atto impugnato. Richiamando il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 3480 del 2024), rileva che la legittimità di una sola delle ragioni espresse basta a sostenere il provvedimento. Il rigetto delle censure contro quel motivo determina l’assorbimento degli altri, indipendentemente dall’ordine dei motivi.
Nel merito, la Corte esamina l’assunto centrale dell’appello: la compatibilità dell’intervento residenziale con il PUC. Dalla relazione tecnica emerge che il comparto proposto non rientra tra quelli edificatori del PUC vigente. La realizzazione in area destinata a insediamento turistico integrerebbe una variante urbanistica, con alterazione del fabbisogno insediativo e degli standard urbanistici. Le censure sulla carenza di viabilità e fognature sono perciò ragionevoli, non essendo ipotizzabile che gli standard siano stati parametrati su un intervento estraneo alle previsioni.
Quanto alle asserite “discipline concorrenti”, la Corte chiarisce che l’area turistica e le “parti urbane consolidate” sono zone distinte e separate. La previsione della struttura turistica polivalente, recepita dall’art. 33, comma 5, delle NTA, non ha carattere espropriativo e non è soggetta a decadenza quinquennale, restando vigente.
La Corte affronta poi gli ulteriori profili per completezza. L’interesse pubblico all’annullamento è evidente, né poteva maturare affidamento, avendo l’istante fornito un’erronea qualificazione urbanistica. Da ciò discende che il provvedimento tacito non poteva formarsi. Sul contraddittorio, il procedimento è stato avviato d’ufficio, con applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 l. n. 241/1990 e non dell’art. 10-bis. Infine, sull’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, la richiesta di documentazione mancante è facoltà e non obbligo; nel caso, la necessità di una variante avrebbe reso inutile l’integrazione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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