Limiti comunali ai campi elettromagnetici illegittimi e vietati dalla legge statale (TAR Liguria n. 285 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 non possono incidere sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici. L’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 riserva allo Stato la determinazione di tali valori e vieta espressamente ai comuni di modificarli, anche in via indiretta o mediante provvedimenti extra ordinem. L’art. 10, comma 2, legge n. 214/2023 ha innalzato a 15 V/m il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità nell’intervallo 0,1 MHz-300 GHz. È pertanto illegittima l’ordinanza che vieti di superare la precedente soglia di 6 V/m, ove difetti altresì un’emergenza sanitaria a carattere locale, non essendo sufficiente un generico riferimento a un possibile rischio per la salute.

Il Fatto

Tre società operatrici di telefonia mobile, titolari di autorizzazione per la fornitura del servizio sul territorio nazionale anche per la tecnologia 5G, impugnavano l’ordinanza con cui il sindaco di un comune ligure aveva vietato di aumentare oltre 6 V/m il valore di attenzione per l’esposizione ai campi elettromagnetici, adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000.

Le ricorrenti deducevano che il provvedimento impediva gli interventi di implementazione necessari all’assolvimento degli obblighi di copertura della rete 5G previsti dalla delibera AGCOM n. 231/18/CONS. I tre ricorsi, proposti separatamente, venivano riuniti per l’identità del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ravvisato la manifesta fondatezza delle impugnative, richiamando quale precedente conforme la sentenza della Sezione n. 871 del 14 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che l’art. 10, comma 2, legge n. 214/2023 ha elevato a 15 V/m il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità per l’intensità di campo elettrico, in precedenza pari a 6 V/m secondo le tabelle del d.p.c.m. 8 luglio 2003, al fine di potenziare la rete mobile e garantire servizi di connettività di elevata qualità.

Su questa premessa si innesta il rilievo centrale: l’ordinanza, vietando l’incremento oltre 6 V/m, viola frontalmente l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, che preclude ai comuni di incidere sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, la cui determinazione è riservata allo Stato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge.

Il Tribunale esclude inoltre la sussistenza del presupposto dell’ordinanza extra ordinem. Il provvedimento contiene un generico riferimento a un possibile rischio per la salute, non apprezzabile neppure in via potenziale, non essendo stata compiuta alcuna istruttoria. Per contro, gli studi scientifici richiamati concludono per la non pericolosità dei livelli previsti dalla raccomandazione europea 1999/519/EC e, in particolare, del valore-soglia di 61 V/m per l’intervallo 2-300 GHz, in cui rientrano le frequenze del sistema 5G.

I ricorsi sono pertanto accolti, con annullamento dell’ordinanza impugnata. Il Comune è condannato alle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori per ciascuna società, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; compensazione verso il Ministero, costituitosi solo formalmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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