Revoca porto d’armi legittima per giudizio prognostico negativo del Prefetto (TAR Lazio n. 432 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi rientrano tra i provvedimenti caratterizzati da amplissima discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, chiamata a valutare la sussistenza dei requisiti di buona condotta e di affidamento a non abusare delle armi, ai sensi degli artt. 11, 43 e 138 t.u.l.p.s.. Il potere di revoca o di diniego non persegue finalità sanzionatorie, ma cautelari, essendo preordinato alla prevenzione di possibili abusi a tutela della privata e pubblica incolumità. Non è pertanto necessario un abuso concretamente accertato: è sufficiente un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del titolare, desumibile anche da fatti isolati ma significativi, eventualmente privi di rilevanza penale e non attinenti alla materia delle armi. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai soli vizi di palese irrazionalità e incoerenza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di decreti di guardia particolare giurata e di licenza di porto di pistola, impugnava il decreto con cui la Prefettura aveva revocato i titoli autorizzatori e imposto il divieto di detenzione armi. Il provvedimento si fondava su alcune note del Comando dei Carabinieri, dalle quali emergevano la frequentazione di un soggetto pluripregiudicato e una serie di episodi sintomatici di negligenza nella custodia delle armi, tra cui l’abbandono di una pistola sul letto, il rinvenimento di un’arma solo dopo lunghe ricerche in occasione di un controllo e un iniziale rifiuto di consentire l’accesso agli operanti.

Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 39 e 43 t.u.l.p.s. e l’eccesso di potere per difetto e apparente motivazione, irragionevolezza e mancato accertamento di un effettivo abuso delle armi. L’amministrazione si costituiva con memoria di mera forma. L’istanza cautelare veniva respinta e la causa passava in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione del porto d’armi come autorizzazione di polizia disciplinata dal t.u.l.p.s.. L’art. 11, comma 2, t.u.l.p.s. annovera tra le cause di diniego la mancanza di buona condotta; l’art. 43, comma 2 richiama il medesimo requisito e l’affidamento a non abusare delle armi; l’art. 138, comma 1, nella formulazione conseguente alla Corte Costituzionale n. 311/1996, consente di valutare la condotta morale del richiedente senza esigerne i parametri di assolutezza. Per le guardie giurate il requisito deve essere mantenuto nel tempo, in ragione della speciale delicatezza delle funzioni.

Il Tribunale richiama il prevalente orientamento secondo cui il titolare dell’autorizzazione deve osservare una condotta irreprensibile, immune da censure, stante l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica (Cons. Stato, Sez. III, n. 4756/2018). L’Amministrazione dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, censurabile solo per palese irrazionalità e incoerenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 1905/2018).

Il porto d’armi non è oggetto di un diritto assoluto, ma di un’eccezione a un generale divieto, e richiede una favorevole valutazione prospettica che scongiuri il pericolo di abusi. Il potere di revoca ha natura cautelare e non sanzionatoria: non occorre un abuso accertato, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare l’inaffidabilità (TAR Sicilia, Catania, n. 1250/2020). Possono assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi e situazioni personali prive di rilevanza penale (Cons. Stato, n. 5398/2014; n. 3979/2013; n. 4121/2014).

Nel caso concreto la valutazione prefettizia non appare affetta da vizi manifesti. Il Collegio ritiene sufficiente l’apprezzamento della contiguità con un soggetto controindicato e di almeno due episodi di inaffidabilità nella custodia, senza che il giudizio risulti inficiato dalla rappresentazione dell’episodio in cui il ricorrente, dopo un iniziale rifiuto, aveva poi consentito l’accesso agli operanti. Nel bilanciamento degli interessi prevalgono la tutela della privata e pubblica incolumità rispetto alle aspettative di prosecuzione dell’attività lavorativa. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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