Revoca del porto d’armi e inoppugnabilità del divieto prefettizio presupposto (TAR Sardegna n. 405 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, non impugnato e divenuto definitivo, costituisce il presupposto del provvedimento del Questore che revoca la licenza di porto di fucile per uso caccia. Tra i due atti sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria: la revoca è atto vincolato, privo di margini di discrezionalità rispetto al divieto, e si fonda sugli stessi presupposti di fatto. Ne deriva la carenza di interesse a coltivare il ricorso avverso la revoca, poiché l’eventuale annullamento non arrecherebbe alcun vantaggio concreto, permanendo l’efficacia dell’atto presupposto. La clausola di impugnazione estesa a “ogni altro atto presupposto” è generica e non ricomprende il divieto prefettizio nel raggio della domanda; la relativa contestazione sarebbe comunque tardiva. Nel merito, l’archiviazione penale non supera i profili di inaffidabilità valorizzati dall’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un divieto prefettizio di detenzione di armi, ha impugnato il decreto con cui il Questore gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia. Il provvedimento questorile richiama, in via esclusiva, il divieto prefettizio già adottato e i medesimi presupposti di fatto, riconducibili a una situazione di forte conflittualità familiare con il fratello, sfociata in reciproche querele.
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, sostenendo l’avvenuta riappacificazione. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, non essendo stato impugnato il divieto prefettizio presupposto. L’istanza cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Il divieto prefettizio ex art. 39 del TULPS è stato regolarmente notificato e, non impugnato, ha acquisito carattere definitivo. L’eventuale annullamento della revoca non recherebbe vantaggio concreto, permanendo l’efficacia del presupposto. Dopo il divieto, il Questore non poteva fare a meno di revocare la licenza: il rapporto di presupposizione è richiamato sulla scorta di Cons. Stato, sez. III, n. 3585 del 2024.
La tesi dell’opposizione implicita al divieto non convince. La formula dell’impugnazione estesa a “ogni altro atto o provvedimento presupposto” è generica e insufficiente, in mancanza di richiami specifici, a ricomprendere il divieto prefettizio. Ove anche si accedesse alla tesi, la contestazione sarebbe tardiva rispetto al termine decadenziale di cui all’art. 29 del c.p.a..
Nel merito, il ricorso non sarebbe comunque fondato. Il Collegio ribadisce che il porto d’armi è deroga a un divieto generale e non diritto soggettivo, richiamando Corte cost. nn. 440 del 1993 e 109 del 2019 e Cons. Stato, sez. III, nn. 2974 e 3502 del 2018. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, la revoca si fonda su un potere ampiamente discrezionale, che valorizza fatti anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia illogico o arbitrario. Il provvedimento ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria.
Il giudizio di inaffidabilità non è illogico, alla luce della documentata conflittualità familiare. L’archiviazione penale del 2023 non è decisiva: la valutazione amministrativa è autonoma e ispirata alla massima precauzione, come affermato da Cons. Stato n. 2380 del 2023. Il Collegio precisa infine che il destinatario conserva un interesse al riesame della posizione al ricorrere di un mutamento sostanziale delle circostanze e del decorso di un periodo ragionevole, individuato in cinque anni.
Nota della Redazione
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