Autorizzazione unica impianti di accumulo: termine di conclusione e parere Terna (TAR Sardegna n. 404 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 1, comma 2 quater, d.l. n. 7/2002 all’intera disciplina autorizzatoria dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 comprende anche il termine di conclusione del procedimento, non essendovi ratio che giustifichi l’esclusione e imponendo il principio di tempestività che ogni procedimento sia soggetto a un termine. L’art. 9, comma 9-undecies, d.l. n. 181/2023, come modificato dal d.lgs. n. 190/2024, consente l’avvio del procedimento anche in assenza del parere di conformità tecnica del gestore di rete, ma ne impone l’acquisizione ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Il giudizio sul silenzio non può quindi accertare l’illegittimità dell’omessa adozione dell’autorizzazione quando tale parere non risulti reso.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un progetto di impianto di accumulo elettrochimico “stand alone” di potenza nominale rilevante, collegato alla rete di trasmissione nazionale e da realizzarsi in Sardegna, ha presentato istanza di autorizzazione unica al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il procedimento è stato formalmente avviato nel 2024 ed è stato corredato da pareri positivi degli enti coinvolti.

Il Ministero non ha però concluso il procedimento, nonostante le diffide della società e il decorso dei termini. La ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di concludere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Avvocatura dello Stato in favore del TAR Lazio. La tesi erariale presupponeva che l’impianto, collegato alla rete nazionale, esplicasse effetti ultraregionali. Il Tribunale ritiene smentito in fatto tale presupposto: il collegamento alla rete è condizione comune a qualsiasi impianto alimentato da fonte rinnovabile e non determina una rilevanza spaziale nazionale dell’autorizzazione, che attiene unicamente alla realizzazione dell’impianto sul territorio sardo.

Nel merito, il Tribunale dichiara infondata la difesa astratta del Ministero, secondo cui si applicherebbe l’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 ma non il termine di conclusione ivi previsto. Il rinvio dell’art. 1, comma 2 quater, d.l. n. 7/2002 all’intera disciplina autorizzatoria non può che ricomprendere il termine di conclusione del procedimento; diversamente, il procedimento resterebbe privo di termine normativo, in violazione del principio di tempestività.

Il Collegio esamina poi la difesa concreta del Ministero, fondata sulla mancanza del parere di conformità tecnica del gestore di rete. Rileva che l’art. 9, comma 9-undecies, d.l. n. 181/2023, come modificato dal d.lgs. n. 190/2024, consente l’avvio del procedimento anche in assenza del parere, ma ne richiede espressamente l’acquisizione ai fini dell’adozione del provvedimento finale. La ricorrente aveva eccepito l’inapplicabilità della norma alle procedure in corso ex art. 15, comma 2, d.lgs. n. 190/2024; il Tribunale respinge l’argomento, qualificando la disposizione come norma di favore per l’istante, della quale non può dolersi.

Il parere di Terna non risulta però reso. Il Tribunale esclude che la comunicazione sul piano tecnico delle opere di rete e sul ruolo della società capofila valga a dimostrarne l’acquisizione, né ritiene configurabile un’acquisizione per silenzio assenso: il parere non è reso in sede di conferenza di servizi, è esogeno al normale sviluppo del procedimento ed è disciplinato dal TICA.

Allo stato degli atti, dunque, non può dirsi illegittima l’omessa adozione del provvedimento finale in assenza di prova dell’intervenuta acquisizione del parere, né avrebbe utilità un’autorizzazione che non ricomprendesse le opere di connessione. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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