Annullamento dell’atto presupposto e necessaria impugnazione del provvedimento conclusivo (Cons. Stato n. 4386 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’effetto caducante dell’annullamento dell’atto presupposto si configura soltanto quando tra i due provvedimenti sussiste un rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria, tale che il secondo costituisca inevitabile e vincolata esecuzione del primo, senza necessità di ulteriori valutazioni istruttorie o discrezionali. Ove l’adozione dell’atto successivo richieda una nuova attività istruttoria, l’illegittimità dell’atto presupposto produce un mero effetto viziante e non automaticamente caducante. Ne deriva che il provvedimento conclusivo, qualora sia autonomamente lesivo, deve essere specificamente impugnato. La mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto determina il consolidamento della disciplina definitivamente approvata e la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del solo atto presupposto.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava davanti al TAR Piemonte una delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti recante proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’aeroporto di Fiumicino nel periodo tariffario 2024-2028, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili, tra cui la violazione dei principi di pertinenza, correlazione ai costi, non discriminazione e trasparenza.

L’Autorità eccepiva l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la delibera impugnata avesse natura procedimentale e non immediatamente lesiva, essendosi il procedimento concluso con una successiva delibera non impugnata. Il gestore aeroportuale eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR accoglieva tale eccezione e dichiarava improcedibile il ricorso, escludendo l’operatività dell’effetto caducante. Contro tale pronuncia la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione del rapporto tra atto presupposto e atto conclusivo del procedimento di determinazione tariffaria. L’appellante sosteneva che la delibera finale fosse atto esecutivo e confermativo di principi già validati, con conseguente annullamento automatico in via derivata. La Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e lo applica al caso concreto.

Il punto decisivo è la natura della seconda delibera. La Corte rileva che la prima delibera non conteneva un’approvazione definitiva e incondizionata, ma subordinava la stabilizzazione dell’assetto tariffario all’adozione di specifici correttivi e alla presentazione di una proposta tariffaria emendata da sottoporre a ulteriore verifica. La stessa delibera prevedeva l’applicazione del livello tariffario approvato soltanto in via temporanea fino a una data determinata, con decorrenza del nuovo livello solo dal giorno successivo. Si trattava, dunque, di disciplina transitoria e provvisoria.

La Corte esclude che l’attività successiva dell’Autorità avesse carattere meramente ricognitivo o matematico. La delibera conclusiva è stata adottata dopo la trasmissione della proposta modificata e all’esito di una nuova istruttoria diretta a verificare la conformità delle modifiche rispetto al modello regolatorio. Tale fase ha comportato ulteriori valutazioni e interlocuzione con l’utenza aeroportuale, elementi incompatibili con la configurazione dell’atto finale quale atto rigidamente vincolato o meramente confermativo.

Ne consegue che il provvedimento conclusivo, quale atto autonomamente lesivo, avrebbe dovuto essere specificamente impugnato. La sua mancata impugnazione ha determinato il consolidamento della disciplina tariffaria definitivamente approvata e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del solo atto presupposto. Il primo motivo è dichiarato infondato.

L’infondatezza del motivo afferente alla definizione in rito comporta il rigetto dell’appello ed esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi, con i quali erano riproposte le censure di illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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