Stabilizzazioni del precariato e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Marche n. 438 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure di stabilizzazione del personale precario non hanno natura concorsuale: esse non presuppongono una valutazione comparativa dei candidati, ma consistono nella verifica della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge in capo ai dipendenti da stabilizzare, senza esercizio di alcun potere discrezionale. A tali procedure non si applica il quarto comma dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice amministrativo le sole controversie in materia concorsuale, bensì il primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto l’accertamento del diritto soggettivo alla stabilizzazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la determina con cui l’ASUR Marche – Area Vasta n. 3 ha rettificato il provvedimento di indizione della selezione per titoli e colloquio finalizzata alla stabilizzazione del personale precario, escludendolo dalla procedura. L’amministrazione ha ritenuto che egli fosse privo dei requisiti di partecipazione, in quanto già dipendente di ruolo.
Il ricorrente deduce diversi profili di illegittimità. Nessuna delle parti intimate si costituisce. All’udienza pubblica il Collegio rileva d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e trattiene la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica investe la natura delle procedure di stabilizzazione previste dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 244 del 2007. Tali percorsi, rivolti a eliminare il precariato creatosi in violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, si svolgono nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui si tratta di procedure non concorsuali: non vi è comparazione dei candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito, ma semplice verifica dei requisiti predeterminati dalla legge. Manca quindi l’esercizio di un pubblico potere. Il percorso assunzionale è diverso dal pubblico concorso, nel quale l’amministrazione attualizza la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa.
Da tale qualificazione deriva il riparto di giurisdizione. Non opera il quarto comma dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, che riserva al giudice amministrativo le sole controversie concorsuali, ma il primo comma, che attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il Collegio richiama, tra le altre, Cass. civ., sez. un., n. 40953 del 2021 e Cons. Stato, sez. III, n. 3801 del 2020.
Il principio è ribadito con riguardo alle procedure attuative dell’art. 1, comma 558, legge n. 296 del 2006: la stabilizzazione avviene in presenza di requisiti di accesso oggettivamente verificabili, in difetto di discrezionalità, senza prove selettive. L’assenza di ogni profilo di concorsualità comporta la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario.
Poiché il petitum sostanziale riguarda l’accertamento del diritto soggettivo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese di lite sono compensate, in ragione del consolidarsi dell’orientamento successivamente alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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