Rinnovo del permesso di soggiorno e notifica del preavviso per compiuta giacenza (TAR Sicilia n. 3321 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio dichiarato, si perfeziona, per il combinato disposto dell’art. 40, comma 3, d.P.R. n. 655/1982 e dell’art. 1335 cod. civ., al momento del ritiro del piego ovvero, per fictio iuris, alla scadenza del termine di compiuta giacenza. Il destinatario che intenda superare la presunzione di conoscenza deve provare di essersi trovato, senza propria colpa, nell’impossibilità di avere notizia dell’atto, con un fatto che interrompa in modo duraturo il collegamento con il luogo di destinazione. Lo straniero ha l’onere di comunicare al Questore le variazioni del domicilio abituale ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, e non può invocare la lesione del contraddittorio procedimentale quando questa derivi dalla propria condotta negligente. Il requisito reddituale per il rinnovo del permesso costituisce condizione indefettibile, che deve essere provata dal richiedente e non può desumersi in via presuntiva. Rientra infine nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa al riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentava istanza di rinnovo. La Questura avviava il procedimento con due successivi preavvisi di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, entrambi restituiti al mittente per compiuta giacenza, e adottava quindi il provvedimento negativo, rilevando la cessazione del rapporto di lavoro e l’insufficienza del reddito.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la nullità della notifica della comunicazione di avvio, l’omessa considerazione del nuovo contratto di lavoro inviato in corso di procedimento, la spettanza del permesso per attesa occupazione e la sussistenza dei presupposti della protezione speciale. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare; all’udienza di smaltimento il ricorso era trattenuto in decisione, previo avviso ex art. 73 c.p.a. di parziale inammissibilità per difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo, osservando che l’Amministrazione ha dato due volte comunicazione dei motivi ostativi e che entrambe le raccomandate sono state restituite per compiuta giacenza, con avvisi di ricevimento completi dei dati e delle date. Richiamando la presunzione legale di conoscenza, il Tribunale precisa che questa può essere vinta solo dalla prova di un fatto che spezzi in modo duraturo il collegamento con il luogo di destinazione e che sia incolpevole, non superabile con l’ordinaria diligenza.

Il ricorrente non ha fornito tale prova e, anzi, ha omesso di comunicare le variazioni del proprio domicilio abituale, così violando l’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 286/1998. L’impossibilità di partecipare al contraddittorio è dunque imputabile alla sua condotta negligente; l’Amministrazione non ha alcun onere di indagare sull’attività dell’operatore postale o sulle ragioni del mancato ritiro da parte del familiare ospitante.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ribadisce che il requisito reddituale deve essere dimostrato con documentazione esibita al momento dell’adozione del provvedimento. L’onere istruttorio e motivazionale dell’Amministrazione circa i nuovi elementi ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 è circoscritto a quelli esistenti e conosciuti fino a quel momento. Nel caso concreto, l’integrazione documentale è pervenuta all’Ufficio Immigrazione dopo l’adozione del diniego ed è comunque inidonea, consistendo in un contratto privo di data, luogo e timbro di accettazione. Le risultanze delle banche dati confermano che il ricorrente non ha mai avuto la disponibilità del reddito minimo.

Anche la censura sull’attesa occupazione è infondata: manca ogni prova di iscrizione al Centro per l’Impiego e risulta trascorso più di un anno dalla cessazione del reddito da lavoro, oltreché difettare una specifica domanda di rinnovo per tale diverso motivo. La quarta doglianza è infine dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, posto che i provvedimenti in materia di protezione speciale hanno natura dichiarativa di diritti soggettivi e rientrano nella cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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