Cessazione della materia del contendere per compiuta esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 2961 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la compiuta esecuzione del giudicato sulla base delle relazioni del commissario ad acta e della documentazione sottesa, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione delle pretese del ricorrente. La dichiarazione presuppone che le deduzioni della parte contraria non si traducano in una puntuale contestazione delle attività esecutive e del contenuto delle relazioni. La compensazione delle spese di lite trova giustificazione nella complessità dell’attività necessaria alla piena esecuzione dei titoli.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 1395 dell’11 maggio 2017, e della Corte d’appello di Milano n. 30 del 7 febbraio 2019, con le quali erano state riconosciute le loro pretese nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Con sentenza n. 2665/2021 il TAR aveva accertato l’inottemperanza al giudicato e assegnato al Ministero un termine di novanta giorni per l’integrale esecuzione, nominando commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico. Con successiva ordinanza n. 887/2022 il Tribunale aveva ampliato la possibilità di delega in favore di altro dirigente o funzionario del Ministero. Con sentenza n. 255/2024, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il TAR aveva disposto incombenti istruttori e l’insediamento del commissario già nominato, affinché accertasse l’ammontare del debito residuo e provvedesse alla completa esecuzione entro sessanta giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della procedura esecutiva richiamando le due relazioni depositate dal commissario, la prima del 26 settembre 2024 e la seconda del 21 ottobre 2024. La seconda relazione attesta la completa esecuzione delle sentenze indicate in epigrafe, con l’indicazione dei pagamenti effettuati nei confronti dei dipendenti e dei relativi titoli di imputazione.
Il Tribunale esamina quindi la memoria difensiva dei ricorrenti, chiamati a indicare l’ammontare del debito residuo. La parte ha affermato che i dati necessari sono in possesso dell’Amministrazione e non dei ricorrenti, svolgendo considerazioni a titolo meramente esemplificativo su documenti e informazioni che in ipotesi sarebbero necessari per accertare la piena ottemperanza.
Secondo il Collegio, si tratta di deduzioni generiche, in alcuni punti di tenore meramente esemplificativo, che non si sostanziano in una puntuale contestazione delle attività poste in essere dal commissario né del contenuto delle relazioni depositate. Manca, dunque, un contrasto specifico idoneo a incrinare l’attestazione di avvenuta esecuzione.
Alla luce delle relazioni e della documentazione sottesa, il Tribunale prende atto della compiuta esecuzione dei titoli e della conseguente soddisfazione delle pretese vantate dai ricorrenti, ravvisando i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La complessità dell’attività necessaria per la piena esecuzione dei titoli conduce, infine, alla compensazione tra le parti delle spese di lite. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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