Accesso documentale soddisfatto in corso di causa e improcedibilità per sopravvenuto difetto (TAR Lombardia n. 197 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio-inadempimento sulla domanda di accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta in corso di causa determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, venendo meno la situazione di inerzia che legittima la domanda. Il verbale di ostensione sottoscritto dal dirigente scolastico costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso, rendendo irrilevante la mancata produzione in giudizio dei documenti consegnati. La valutazione dell’interesse alla decisione va operata con riferimento all’assetto di interessi concretamente realizzatosi al momento della pronuncia, e non alla sola prospettazione iniziale del ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente, collaboratrice scolastica, era inserita per il triennio 2014/2017 nelle graduatorie di istituto per il personale ATA della Provincia di Bergamo. Dedotta la mancata valorizzazione del servizio prestato come operatore socio-assistenziale, adiva il giudice del lavoro, che con sentenza riconosceva il diritto al riconoscimento dei punteggi per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico dal triennio 2014/2017.

In esecuzione di tale pronuncia la ricorrente presentava, in data 20 settembre 2023, istanza di accesso documentale a trenta istituzioni scolastiche, tra cui l’istituto presso cui aveva presentato domanda, chiedendo copia dei contratti stipulati con personale di punteggio pari o inferiore al proprio. Non ricevendo riscontro nel termine di legge, adiva il TAR ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo un interesse difensivo correlato a eventuali azioni risarcitorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’Ufficio Scolastico Regionale. La difesa erariale aveva ulteriormente eccepito l’inammissibilità per il carattere ipotetico dell’azione risarcitoria e per l’eccessiva onerosità dell’attività richiesta.

Con ordinanza collegiale n. 89 del 6 febbraio 2024 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori, rilevando che la relazione del dirigente non chiariva se l’istanza fosse stata effettivamente soddisfatta ovvero solo avviata. All’esito dell’istruttoria è emerso che l’istanza iniziale era stata scaricata solo il 6 ottobre 2023 e che, in data 10 novembre 2023, era pervenuta una nuova istanza del diverso difensore della ricorrente, riferita a un periodo maggiore ma al solo profilo di collaboratore scolastico.

L’istituto ha dato riscontro a questa seconda istanza con pec del 4 dicembre 2023, trasmettendo i contratti del triennio 2014/2017 e del successivo triennio 2017/2020; non ha invece evaso la prima istanza, ritenendola superata dalla nuova. La ricorrente ha contestato il persistente inadempimento, osservando che l’unico documento attestante l’ostensione si riferiva all’istanza di altro difensore.

Il Collegio ritiene il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo l’Amministrazione soddisfatto l’istanza come riformulata dal nuovo difensore, evidentemente limitata all’unico profilo di interesse. Il verbale di ostensione sottoscritto dalla dirigente è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso, il che rende priva di rilievo la mancata produzione dei documenti nel giudizio.

Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto che il ritardo, peraltro contenuto, può essere ragionevolmente correlato alla ponderosità della documentazione richiesta e alla peculiarità del periodo di avvio dell’anno scolastico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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