Scatti stipendiali ex militari Marina non computabili ai fini TFS (TAR Liguria n. 43 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo modificato dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, spettano esclusivamente al personale delle forze di polizia e non si estendono agli appartenenti alla Marina Militare, che a tale categoria resta estranea. La nozione di forze di polizia, richiamata dall’art. 16 della legge n. 121/1981, non ricomprende la Marina Militare, né la clausola di continuità dell’art. 1911, comma 3, c.o.m. amplia l’ambito soggettivo dell’istituto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Sul piano processuale, la partecipazione del Ministero datore di lavoro al procedimento prodromico non incide sulla legittimazione passiva, che spetta al solo Ente previdenziale obbligato alla prestazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nella Marina Militare dal 1982 fino al 12 giugno 2017, quando è stato dispensato dal servizio per invalidità, maturando da quella data il diritto alla pensione. Nel febbraio 2022 ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
L’INPS ha respinto l’istanza con una missiva PEC del 18 febbraio 2022, osservando di applicare le indicazioni dell’amministrazione di appartenenza e di non poter procedere in mancanza di un nuovo prospetto di ricalcolo. Il ricorrente ha allora impugnato la missiva e, ove occorra, il prospetto di liquidazione del 2018, chiedendo anche l’accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione. Si sono costituiti l’INPS, chiedendo il rigetto, e il Ministero della Difesa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Sulla eccezione preliminare il Collegio, mutando il proprio precedente orientamento, si adegua alla giurisprudenza d’appello secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’Ente previdenziale. La partecipazione del Ministero al procedimento prodromico resta confinata nel rapporto di diritto pubblico fra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione, e non incide sulla legittimazione processuale. Ne consegue l’estromissione del Ministero della Difesa dal giudizio.
Nel merito il ricorso è infondato. Il beneficio dei sei scatti spetta al solo personale delle forze di polizia. La disposizione richiama la nozione delineata dall’art. 16 della legge n. 121/1981, a sua volta richiamato dall’art. 6 del d.l. n. 387/1987, e coordinata con l’estensione dei benefici del d.P.R. n. 150/1987 all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato. Tale nozione non comprende la Marina Militare.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 ha travolto anche l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che estendeva l’istituto ai sottufficiali delle Forze armate, senza determinare alcuna riviviscenza della formulazione originaria. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, d’altra parte, opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.
Nemmeno l’art. 1911 c.o.m. giova al ricorrente. Il comma 3 conferma l’applicazione dell’art. 6-bis ai soli fini del trattamento di fine rapporto, ma sempre nell’ambito delle forze di polizia. I primi due commi delineano un’ipotesi di obbligazione facoltativa: la prestazione principale è la promozione, quella facoltativa il beneficio dei sei scatti. Poiché gli artt. 1076, 1077 e 1082 c.o.m. sono stati abrogati, la prestazione principale è divenuta giuridicamente impossibile e, non applicandosi alle obbligazioni facoltative l’art. 1288 c.c., la relativa impossibilità estingue l’obbligazione ai sensi dell’art. 1256 c.c., travolgendo anche il beneficio subordinato. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1256 c.c. – Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
- Art. 1288 c.c. – Impossibilità di una delle prestazioni