Autonomia dell’illecito disciplinare militare e motivazione per relationem (TAR Abruzzo n. 348 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare militare ha autonoma rilevanza rispetto alla vicenda penale, sicché le eventuali illegittimità degli atti del processo penale non inficiano il procedimento disciplinare e vanno fatte valere nella sede propria. L’illecito disciplinare è configurabile per ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina sanciti dal codice dell’ordinamento militare. Le valutazioni dell’Amministrazione in sede disciplinare costituiscono esercizio di potere tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere. È ammessa la motivazione per relationem mediante rinvio ad atti procedimentali che costituiscono il logico presupposto del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, impugnava il provvedimento del Ministero della Difesa con cui era stata disposta nei suoi confronti la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due, ai sensi dell’art. 1357, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 66/2010. Il procedimento traeva origine dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica in ordine a reati di concussione.

Il ricorrente deduceva la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per difetto di notifica al difensore e all’imputato, la mancata valutazione delle testimonianze prodotte in sede disciplinare e l’assenza di motivazione. L’Amministrazione resisteva chiedendo la reiezione. La tutela cautelare era respinta con ordinanza del collegio.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto la censura relativa al vizio di notifica della richiesta di rinvio a giudizio. Il motivo non è accolto: le eventuali illegittimità dei provvedimenti processuali devono essere fatte valere nell’ambito del procedimento giudiziario in cui sono collocati, disponendo l’ordinamento una pluralità di strumenti per valutarne la validità.

La Corte sottolinea la autonomia della sanzione disciplinare rispetto a quella penale. Ai sensi dell’art. 1352, comma 1, cod. ord. mil., costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal codice, dal regolamento o conseguenti all’emanazione di un ordine.

Quanto all’eccesso di potere e al dedotto difetto di motivazione, il giudice richiama il perimetro del proprio sindacato. Le valutazioni dell’Amministrazione in sede disciplinare costituiscono esercizio di potere tecnico-discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo per palesi e limitate figure sintomatiche. Il giudice non può sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione, invadendo l’area riservata del merito amministrativo. Il limite vale sia per la valutazione dei fatti contestati e della loro gravità, sia per la scelta e la graduazione della sanzione, anche in considerazione della personalità dell’incolpato e dei precedenti di servizio.

Nel caso concreto il collegio non ravvisa travisamento dei fatti: l’Amministrazione ha accolto parte delle argomentazioni difensive, ritenendo gli addebiti “parzialmente fondati”. L’Ufficiale Inquirente ha escluso la qualificazione della condotta come concussione, ritenendola tuttavia censurabile sotto il profilo morale e disciplinare, in contrasto con i doveri del giuramento e con i canoni di onestà e correttezza propri dell’appartenenza all’Arma.

Il provvedimento dà contezza dei presupposti anche mediante rinvio per relationem ai documenti del processo penale. La motivazione per relationem, espressa attraverso il rinvio ad atti procedimentali che costituiscono il logico presupposto del provvedimento definitivo, è pacificamente ammessa e non determina carenza di motivazione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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