Sei scatti stipendiali non spettano agli ex appartenenti alla Marina Militare (TAR Liguria n. 41 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta esclusivamente al personale delle forze di polizia e non agli appartenenti alla Marina Militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. richiama l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 senza ampliarne l’ambito soggettivo, che resta circoscritto alle forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981. Il beneficio del primo comma dell’art. 1911 c.o.m. costituisce prestazione facoltativa alternativa alla promozione; l’abrogazione degli artt. 1076, 1077 e 1082 c.o.m. per effetto della legge n. 190/2014 estingue l’obbligazione principale e travolge la prestazione subordinata.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Primo Maresciallo della Marina Militare, è cessato dal servizio per inabilità nel 2018. L’INPS gli ha liquidato il trattamento di fine servizio entro centocinque giorni, calcolando un importo al netto delle ritenute che non includeva i sei scatti stipendiali.

Il militare ha diffidato l’Istituto al riconoscimento del beneficio, senza esito, e ha proposto ricorso davanti al TAR Liguria. Ha chiesto la rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inserimento nella base di calcolo dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione, invocando l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e l’art. 1911 c.o.m. L’INPS, costituita con memoria formale, ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla delimitazione dell’ambito soggettivo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990. La norma attribuisce sei scatti, ciascuno pari al 2,50 per cento dell’ultimo stipendio, al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia con qualifiche equiparate. La previsione opera in modo organico per il calcolo della base pensionabile e per la liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Il richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981 e al d.P.R. n. 150/1987 conferma che la nozione di forze di polizia non comprende la Marina Militare. Il giudice richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 10822 del 2023 e TAR Veneto n. 598 del 2023, nonché C.G.A. n. 1329 del 2022, resa proprio su ex appartenenti alla Marina cessati per inabilità: l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha fatto rivivere la previsione che estendeva l’istituto ai sottufficiali delle Forze armate.

Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il Collegio ne rileva la portata limitata al calcolo della base pensionabile, per il richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992. La norma non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. si limita a confermare, per le forze di polizia ad ordinamento militare, il regime già vigente.

Il ragionamento investe anche i primi due commi dell’art. 1911 c.o.m. Il comma 1 configura un’obbligazione facoltativa: la promozione costituisce la prestazione principale, i sei scatti quella subordinata. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. lavoro, n. 10633 del 2009. L’abrogazione degli artt. 1076, 1077 e 1082 c.o.m. per effetto della legge n. 190/2014 rende impossibile la prestazione principale e travolge quella facoltativa, senza che trovi applicazione l’art. 1288 c.c., dettato per le sole obbligazioni alternative.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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