Annullamento ordinanza demolizione per difetto di istruttoria sul titolo edilizio (C.G.A.R.S. n. 444 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di demolizione adottato in presenza di un titolo edilizio richiede un’istruttoria procedimentale che accerti se l’abuso consista in assenza del permesso di costruire ovvero in difformità rispetto al titolo rilasciato. L’Amministrazione che omette di valutare le osservazioni pertinenti presentate dal privato in risposta all’avvio del procedimento viola l’obbligo di adeguata istruttoria. Il difetto di istruttoria è desumibile anche dal comportamento processuale della parte pubblica che, a fronte dei replicati incombenti istruttori, non si costituisca in giudizio, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.. L’annullamento dell’atto lascia salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile impugnava davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere edilizie asseritamente eseguite in assenza di concessione. Nel ricorso originario contestava la ritenuta difformità rispetto alla concessione edilizia n. 11 del 22 marzo 2002 e sosteneva che, in ogni caso, gli abusi non potevano essere ricondotti alle variazioni essenziali di cui all’art. 32 d.P.R. n. 380/2001, ma semmai alla parziale difformità ex art. 34 del medesimo decreto.

Il TAR disponeva una verificazione, le cui conclusioni confermavano il disallineamento tra titolo e opere realizzate; la perizia di parte e la richiesta di integrazione non venivano accolte. Il ricorso era respinto. Il soccombente appellava, lamentando il vizio dell’accertamento istruttorio e riproponendo la qualificazione dell’abuso in termini di parziale difformità. Nelle more del giudizio l’appellante decedeva e il processo era dichiarato interrotto; l’erede si costituiva per la prosecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata la censura di difetto di istruttoria e accoglie il gravame, con assorbimento degli ulteriori motivi. La consulenza tecnica disposta in appello, pur non pervenendo a una conclusione univoca, ricostruisce una sequenza di errori imputabili al Comune: il rilascio della concessione sulla base del progetto del 1996, quello sottoposto al parere della Soprintendenza, la trasmissione all’AUSL del diverso progetto di integrazione del settembre 1998 e l’attestazione, in favore della ditta, di una conformità a un progetto sul quale la Commissione edilizia non si era espressa.

Da qui il rilievo centrale: l’ordinanza impugnata afferma l’assenza del permesso di costruire e dei pareri della Soprintendenza e del Genio civile, ma nel contempo richiama in premessa la sussistenza del titolo edilizio e descrive le opere come realizzate in aumento rispetto a quanto approvato. Il provvedimento, quindi, si contraddice, e non chiarisce se l’abusività derivi da assenza del titolo o da difformità dallo stesso.

A ciò si aggiunge la mancata valutazione della “Relazione illustrativa sulla regolarità tecnica” trasmessa dal privato in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento. Si trattava di osservazioni pertinenti all’oggetto del procedimento, influenti sulla qualificazione giuridica delle opere e dunque sull’an della sanzione demolitoria. L’Amministrazione avrebbe dovuto esaminarle prima di determinarsi.

Il Collegio valorizza inoltre la mancata costituzione del Comune in entrambi i gradi, a fronte dei reiterati incombenti istruttori, quale argomento di prova ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm.. L’atto è pertanto annullato, con salvezza dei provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di adottare in sede di riesercizio del potere. Per la valutazione delle due vasche interrate il Collegio richiama, in via di mero ausilio, l’orientamento della sentenza n. 926 del 26 novembre 2024 dello stesso Consiglio. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza; quelle di CTU sono poste a carico del Comune nei rapporti interni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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