Rimborso spese legali del pubblico dipendente e nesso di immedesimazione organica (TAR Marche n. 464 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 d.l. 67/1997 a favore del dipendente pubblico assolto in sede penale richiede, oltre all’accertamento dell’assenza di responsabilità, che il giudizio sia stato promosso in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali. La connessione con il servizio deve essere diretta e sostanziarsi in un nesso di immedesimazione organica, per aver il dipendente agito in nome e per conto dell’amministrazione. Non è sufficiente un mero nesso di occasionalità tra il fatto oggetto di imputazione e il servizio, poiché il criterio di imputazione opera solo in presenza di un rapporto di stretta dipendenza e di strumentalità tra adempimento dei doveri istituzionali e condotta contestata.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato sottoposto a procedimento penale con l’accusa di peculato ex art. 314 cod. pen. per essersi appropriato di una banconota durante un sopralluogo di polizia giudiziaria effettuato in una banca dopo una rapina. All’esito del giudizio abbreviato è stato assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”, con sentenza divenuta definitiva.

Ritenendo che l’accusa riguardasse fatti connessi all’espletamento del servizio, ha chiesto il rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 d.l. 67/1997. L’Avvocatura dello Stato ha espresso parere contrario, non ravvisando la connessione con il servizio, e il Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza. Il ricorrente ha impugnato la determina di rigetto e i pareri presupposti, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’amministrazione al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso richiamando la giurisprudenza costante sull’applicazione dell’art. 18 d.l. 67/1997. Oltre all’accertamento dell’assenza di responsabilità, la norma esige che la condotta oggetto del giudizio penale sia legata al servizio da un nesso di immedesimazione organica, ossia che il dipendente abbia agito in nome e per conto dell’amministrazione e nel suo interesse.

La connessione con il servizio, precisa il TAR, deve essere intesa in senso stretto. Il meccanismo di rimborso è diretto a imputare al titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze dell’operato di chi agisce per suo conto; può quindi operare solo in presenza di un rapporto di stretta dipendenza e di strumentalità tra l’adempimento dei doveri istituzionali e il compimento dell’atto. Il giudice richiama sul punto T.A.R. Puglia Bari n. 51 del 2025, Cons. Stato n. 280 del 2020, Cons. Stato n. 6928 del 2020, T.A.R. Lazio Roma n. 16009 del 2024 e T.A.R. Marche n. 742 del 2016.

Nel caso concreto, le funzioni svolte dal ricorrente — il sopralluogo d’indagine e la delimitazione degli spazi interni alla banca — hanno costituito la mera occasione del comportamento imputato, non la causa dello stesso. L’accusa di peculato, poi rivelatasi infondata, non riguarda un fatto direttamente imputabile all’amministrazione di appartenenza né inerente alle funzioni svolte quali appartenente all’Arma.

Il Collegio sottolinea che la sola connessione occasionale con la qualifica di pubblico ufficiale non basta, altrimenti rientrerebbero nella norma tutte le imputazioni relative a reati propri che trovino nel servizio la mera occasione di realizzazione (richiamati Cons. Stato n. 1190 del 2013 e Cons. Stato n. 275 del 2010). Lo stesso ricorrente ha ammesso che i fatti sono avvenuti “durante e in occasione del servizio”, ma ciò non integra il richiesto rapporto di stretta dipendenza causale. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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