Sospensione dall’albo per inottemperanza all’obbligo vaccinale: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 245 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie disposta dall’Ordine professionale per la mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021 costituisce conseguenza del mero accertamento della mancata assunzione del vaccino. La controversia investe un diritto soggettivo — quello all’esercizio della professione — non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo, perché la sospensione opera direttamente in forza della previsione legislativa che pone la vaccinazione come requisito per lo svolgimento dell’attività. Sussiste pertanto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, anche quando l’atto impugnato sia la delibera dell’Ordine che recepisce l’accertamento dell’azienda sanitaria.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente medico iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Teramo, impugna dinanzi al TAR gli atti con cui l’Ordine lo ha sospeso dall’esercizio della professione, dandone pubblicità sull’Albo degli iscritti. La sospensione consegue all’accertamento, da parte dell’azienda sanitaria, della violazione dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 44/2021.
Il ricorso è articolato in tre motivi e investe anche l’annotazione in Albo e la cancellazione dall’Albo nazionale, oltre alle comunicazioni della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Resiste la sola Federazione. All’udienza pubblica il Collegio rileva d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione e investe della questione le parti con apposito avviso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, ritenendola fondata. La sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie per mancata sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria non è espressione di un potere amministrativo discrezionale, ma conseguenza diretta dell’accertamento del presupposto di fatto previsto dalla legge.
Il TAR richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2023, resa su analoghe questioni sollevate dal TAR Lombardia, che ha riconosciuto la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario. In quella sede la Corte ha valorizzato l’orientamento delle Sezioni Unite civili di cassazione, espressosi con l’ordinanza n. 28429 del 2022 in relazione all’impugnazione, da parte di un libero professionista, del provvedimento di sospensione adottato dall’Ordine territoriale.
Secondo tale indirizzo, appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo. Lo svolgimento dell’attività professionale viene sospeso in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa, che pone la vaccinazione come requisito per l’esercizio dell’attività stessa. Il Collegio dichiara quindi il difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario nei termini dell’art. 11 del codice del processo amministrativo.
L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese processuali. La sentenza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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