Scatti stipendiali ai Carabinieri cessati a domanda nel calcolo del TFS (Cons. Stato n. 4478 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. n. 150/1987 a tutte le forze di polizia, si applica anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, compresi coloro che cessano dal servizio a domanda. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, disposta per effetto dell’abrogazione della norma che lo aveva novellato, non ne determina la reviviscenza, istituto di carattere eccezionale. La disciplina dei sei scatti opera ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil.. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide sulla sola tempistica del collocamento a riposo. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

Il Fatto

Un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto alla maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio, ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con annullamento del diniego opposto dall’INPS e condanna alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita.

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo il diritto spettante anche ai Carabinieri in quanto forza di polizia e pure in caso di cessazione a domanda. Ha inoltre respinto l’eccezione di prescrizione, facendo decorrere il termine dall’ultimo ordinativo di pagamento ricevuto nel gennaio 2020, e ha escluso ogni ipotesi decadenziale per il mancato rispetto del termine del 30 giugno. L’INPS ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della Sezione, espresso dalla decisione n. 2980/2023, e conferma l’applicabilità dell’istituto. La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e va letta in relazione alla funzione della norma, che estende all’Arma dei Carabinieri i benefici del d.P.R. n. 150/1987; tale norma richiama espressamente l’art. 16 della legge n. 121/1981, che definisce la categoria.

Quanto all’eccezione preliminare, la Corte esclude la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva novellato quella disposizione, ha travolto anche la norma novellata; la reviviscenza, del resto, è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà legislativa certa e indiscutibile, non ravvisabile nella fattispecie.

Il Collegio esclude poi che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita: la disposizione opera ai soli fini della base pensionabile. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. si limita a confermare la perdurante vigenza del regime dell’art. 6-bis per le forze di polizia a ordinamento militare, senza innovare.

Sul termine del 30 giugno, la Corte ribadisce che esso non comporta conseguenze decadenziali: il comma 3 della norma lo collega alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Una diversa lettura determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata, non superabile in via interpretativa. Il termine di prescrizione, infine, decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento, ricevuto nel gennaio 2020, rispetto al quale l’atto interruttivo del dicembre 2023 è tempestivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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