Revoca del patrocinio a spese dello Stato per manifesta inammissibilità del ricorso (TAR Puglia n. 47 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla Commissione competente ha natura provvisoria e deve essere sottoposta al controllo del Collegio giudicante. In sede di esame dell’istanza di liquidazione dei compensi, il giudice è tenuto ad accertare, ai sensi dell’art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002, l’effettiva sussistenza e permanenza dei requisiti di ammissione. La definizione del giudizio con sentenza di manifesta inammissibilità del ricorso comporta la revoca del beneficio, non sussistendone i presupposti di legge, e il conseguente diniego della liquidazione del compenso al difensore.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero e padre di una cittadina italiana, impugnava dinanzi al TAR Puglia, Lecce, il decreto del Questore di Lecce del 23.01.2025 di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché la nota di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il ricorrente era stato ammesso, in via provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione del 21.10.2025.

Con sentenza breve pubblicata il 10.10.2025, la Sezione Terza dichiarava il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari, vertente su diritti soggettivi perfetti di carattere fondamentale non degradabili a interessi legittimi. Il difensore del ricorrente presentava quindi istanza di liquidazione degli onorari e delle spese per il patrocinio a spese dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente evidenziato che l’ammissione al beneficio disposta dalla Commissione ha natura meramente provvisoria, atteso che la stessa deve essere sottoposta all’esame e al controllo del giudice. Prima di deliberare sull’istanza di liquidazione, il Tribunale è tenuto ad accertare, ai sensi dell’art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002, la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l’ammissione, tra cui la non manifesta infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale.

Nella specie, il ricorso era stato definito con sentenza breve che ne aveva acclarato la manifesta inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Tale esito processuale, secondo il Collegio, integra una delle cause ostative alla permanenza del beneficio, rendendo evidente l’insussistenza dei presupposti di legge per l’ammissione al gratuito patrocinio.

Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore e disposto la revoca dell’ammissione al beneficio, conformemente al principio secondo cui il controllo del giudice sull’ammissione provvisoria non si esaurisce nella fase iniziale del giudizio, ma si estende fino alla delibazione finale dell’istanza di pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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