Blocco stipendiale ufficiali: anni congelati non utili né recuperabili (Cons. Stato n. 4479 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco degli adeguamenti retributivi e della maturazione delle classi e degli scatti previsto dall’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 per il personale pubblico non contrattualizzato ha natura strutturale, non meramente temporanea. Gli anni 2011-2015 non sono utili ai fini della progressione economica e la legge esclude espressamente successivi recuperi. Il divieto di recupero impedisce di ricostruire in via virtuale le classi e gli scatti come se fossero maturati, anche quando la progressione riprenda a decorrere dal 1° gennaio 2016. La declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta pronunciata con Corte cost. n. 178/2015 riguarda unicamente la sospensione della contrattazione collettiva del personale contrattualizzato e non incide sul diverso meccanismo delle classi e degli scatti. Il sacrificio imposto è coerente con gli artt. 3 e 36 Cost. e con gli equilibri di bilancio ex art. 81 Cost., valutato il trattamento complessivo in un arco temporale significativo.

Il Fatto

Gli appellanti sono ufficiali delle Forze armate che hanno prestato servizio senza demerito nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2015. Sostengono che l’Amministrazione militare, cessati gli effetti del blocco retributivo, abbia continuato a non riconoscere quel quinquennio ai fini della progressione economica per aumenti periodici.

Con il ricorso di primo grado avevano chiesto l’accertamento del diritto al trattamento economico degli artt. 1811 e 1811-bis d.lgs. n. 66/2010, includendo il periodo congelato, con condanna al pagamento degli arretrati dal 1° gennaio 2016. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. Propongono appello lamentando l’erronea individuazione del petitum, la mancata valorizzazione della Corte cost. n. 178/2015 e il difetto di motivazione sulla questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il gravame. Sul primo motivo, gli appellanti vorrebbero una ricostruzione solo giuridica delle classi e degli scatti, con recupero parziale dal 2016. La tesi è respinta: l’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, nel testo richiamato, stabilisce che i meccanismi di adeguamento non si applicano per gli anni 2011-2013 e non danno luogo a successivi recuperi, che gli anni non sono utili per maturare classi e scatti e che le progressioni hanno effetto ai soli fini giuridici. La proroga ha esteso il regime fino al 31 dicembre 2015.

Il punto decisivo è la natura strutturale della misura. Il ricalcolo virtuale delle classi e degli scatti vanificherebbe la ratio di contenimento della spesa e si porrebbe contro l’esplicito divieto legislativo di recupero, posto a tutela degli equilibri di bilancio ex art. 81 Cost. Il Collegio richiama TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 7938 del 2022 e Corte cost. n. 310/2013, che ha escluso profili di irragionevolezza nonostante gli effetti permanenti sul piano economico.

Sul secondo motivo, la Corte cost. n. 178/2015 è dichiarata inconferente. Quella pronuncia ha sanzionato con illegittimità costituzionale sopravvenuta solo le norme sulla sospensione della contrattazione collettiva per il personale contrattualizzato, e non il secondo periodo dell’art. 9, comma 21, che disciplina il meccanismo delle classi e degli scatti per il personale in regime di diritto pubblico. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 310/2013 e n. 154/2014, ha già dichiarato infondate le questioni relative a quella disposizione.

Il terzo motivo è infondato. Il giudice di primo grado ha ampiamente motivato la manifesta infondatezza della questione costituzionale. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il giudizio ex art. 36 Cost. non si svolge per singoli istituti, ma valuta il trattamento complessivo in un arco temporale significativo; la disomogeneità retributiva a parità di anzianità non è irragionevole; il legislatore può temporaneamente congelare gli incrementi purché la retribuzione risultante rispetti il canone di proporzionalità e sufficienza. Gli appellanti non hanno dimostrato in quale misura il blocco abbia compromesso l’adeguatezza complessiva.

Il Collegio richiama infine Cons. Stato, Sez. VII, n. 3303 del 2020 e le successive pronunce conformi, ribadendo che il blocco ha carattere generale e non consente riproposizioni della questione di costituzionalità già scrutinata. L’appello è respinto con conferma della sentenza e compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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