Titoli di carriera valutabili solo se resi presso strutture pubbliche (Cons. Stato n. 447 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi per il personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, l’art. 11 del d.P.R. n. 220/2001 consente la valutazione dei titoli di carriera esclusivamente per il servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del medesimo regolamento e le altre pubbliche amministrazioni. È pertanto irrilevante, ai fini della valutazione, la natura del rapporto di lavoro — subordinato o di volontariato — intrattenuto dal candidato, assumendo invece rilievo decisivo la natura pubblica o privata della struttura presso cui il servizio è stato prestato. Il servizio svolto presso enti privati del terzo settore non accreditati né convenzionati con il Servizio sanitario nazionale non può essere computato come servizio nella disciplina. La limitazione delle esperienze valutabili a quelle rese presso strutture pubbliche è coerente e ragionevole rispetto all’oggetto della selezione e non integra alcuna violazione del principio di uguaglianza, posto che a esperienze diseguali corrisponde legittimamente un trattamento diseguale.
Il Fatto
Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato. All’esito delle valutazioni il candidato collocato al secondo posto riporta un punteggio complessivo di 70,093, superando di soli 0,657 centesimi la candidata collocata al terzo posto.
Quest’ultima, dopo aver esercitato il diritto di accesso agli atti concorsuali, impugna la graduatoria e gli atti di gara, deducendo la sovrastima dei titoli riconosciuti al secondo classificato. Il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente a essere collocata al secondo posto. Il secondo classificato propone appello, contestando sia le statuizioni in rito sia quelle di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. La ricorrente in primo grado ha potuto formulare le proprie censure solo dopo l’accesso agli atti, poiché i vizi attenevano all’attribuzione dei punteggi per i titoli e non erano evincibili dalla sola graduatoria. L’accesso è stato richiesto tempestivamente, pochi giorni dopo la pubblicazione della graduatoria, in coerenza con i principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 12/2020.
Nel merito, la Corte affronta il nodo centrale della valutazione dei titoli di carriera. L’appellante sostiene che il servizio presso due comunità alloggio non sarebbe stato prestato in regime di volontariato, bensì in forza di un rapporto di lavoro subordinato. La censura muove da un erroneo presupposto interpretativo: ciò che rileva non è il titolo in forza del quale l’attività è stata svolta, ma la natura della struttura presso cui è stata resa.
Dal curriculum e dalla domanda di partecipazione emerge che l’appellante non ha mai prestato servizio presso enti pubblici nel profilo di assistente sociale, avendo operato unicamente presso enti privati del terzo settore, qualificati nella domanda come “privato sociale non accr.”. Tali esperienze non potevano essere computate alla voce servizio nella disciplina. La stessa scheda di valutazione dei titoli, alla voce relativa al servizio presso case di cura accreditate, non riporta alcuna quantità né punteggio. La Corte richiama sul punto la sentenza della Sezione n. 6726/2020, che condivide.
Le censure relative ai criteri di valutazione sono dichiarate inammissibili, perché proposte per la prima volta in appello senza impugnazione incidentale in primo grado. Nel merito sono comunque infondate: la limitazione alle esperienze presso strutture pubbliche è coerente con l’oggetto della selezione e non lede il principio di uguaglianza. La Corte conferma inoltre il rigetto del punteggio per il master in discipline giuridico-economiche, privo di attinenza con il profilo professionale, e la rideterminazione dei corsi frequentati in qualità di discente, corrispondenti a quelli dichiarati nella domanda.
Quanto alle spese, richiamata la sentenza della Sezione n. 4603/2022 e la Corte costituzionale n. 77/2018, la Corte esclude che ricorrano le condizioni per la compensazione, non sussistendo alcuna ipotesi tassativa di cui all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese verso la controinteressata e compensazione verso l’azienda ospedaliera che aveva aderito all’appello.
Nota della Redazione
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