Sottozone D1 e libertà commerciale non violano la direttiva Bolkestein (C.G.A.R.S. n. 272 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La potestà di pianificazione urbanistica del Comune, che suddivida la zona territoriale omogenea in sottozone e riservi talune di esse all’insediamento di medie e grandi strutture di vendita, non contrasta con il principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi affermato dalla direttiva 2006/123/CE. Gli artt. 31 e 34 del d.l. n. 201 del 2011 consentono agli enti locali di prevedere, senza discriminazione tra operatori, aree interdette agli esercizi commerciali o limitazioni alle aree di insediamento, purché ciò risponda a motivi imperativi di interesse generale. La zonizzazione commerciale non integra un divieto assoluto di regolazione e resta sottratta al sindacato di legittimità salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE quando la compatibilità eurounitaria sia già accertata.

Il Fatto

Due società presentano al Comune uno studio di fattibilità per la realizzazione di un edificio commerciale classificato come media struttura di vendita, chiedendo l’attivazione della conferenza dei servizi preliminare. Dopo i pareri positivi di Genio Civile, Soprintendenza e ASP, la conferenza si chiude con il rigetto dell’istanza, fondato sull’unico parere negativo dell’ufficio urbanistica: il lotto ricade in zona “D1”, destinata alle sole attività artigianali, e occorrerebbe prima una variante alle NTA e al REC per omogeneizzare le sottozone “D1” e “D2”.

Le società impugnano davanti al TAR Sicilia – Catania i verbali della conferenza e il parere dell’ufficio. Il TAR respinge il ricorso e condanna alle spese. Propongono quindi appello al C.G.A.R.S., deducendo il contrasto della pianificazione con la direttiva Bolkestein e con la normativa nazionale di liberalizzazione; i proprietari del lotto intervengono ad adiuvandum. Il Comune resiste e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara infondata l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum. Ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.p.a. e della giurisprudenza richiamata – Cons. Stato, sez. IV, n. 5340 del 2016 e Cons. Stato, sez. VI, n. 10417 del 2023 – l’intervento adesivo dipendente è ammissibile quando l’interveniente non sia decaduto dall’impugnazione e non proponga domande nuove. La titolarità dominicale non risulta contestata e i presupposti di legge sussistono.

Nel merito, il primo motivo censura la sentenza per non avere riconosciuto l’incidenza della normativa europea sul potere di pianificazione. La Corte richiama l’insegnamento della Corte costituzionale n. 239 del 2016: la legge statale non impone né divieti assoluti di regolazione né obblighi assoluti di liberalizzazione, ma consente a Regioni ed enti locali di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali o limitazioni, senza discriminazione tra operatori, a tutela di interessi di rilievo costituzionale.

Il Collegio sottolinea che il Considerando n. 40 della direttiva include la protezione dell’ambiente urbano e l’assetto territoriale tra i motivi imperativi di interesse generale. L’art. 11, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 59 del 2010 esclude dal divieto i requisiti di programmazione dettati da tali motivi. Gli artt. 31 e 34 del d.l. n. 201 del 2011 fanno salve le esigenze imperative costituzionalmente rilevanti. Ne deriva l’infondatezza del motivo e l’assenza di contrasto tra le NTA del PRG e le disposizioni evocate.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che le scelte di pianificazione urbanistica godono di ampia discrezionalità, sindacabile solo per errori di fatto o abnormi illogicità. Le destinazioni di singole aree non richiedono motivazione specifica oltre quella desumibile dai criteri generali del piano, salvo le ipotesi di motivazione rafforzata – superamento degli standard, lottizzazione, annullamenti giurisdizionali – che nella specie non ricorrono.

Esclusa la lesione delle norme eurounitarie, il Collegio rileva l’assenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, non essendovi dubbio interpretativo da sottoporre alla Corte di giustizia. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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