Ammonimento del Questore per atti persecutori: basta la probabilità del pericolo (Cons. Stato n. 446 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8, d.l. n. 11 del 2009 ha natura spiccatamente preventiva e cautelare: è finalizzato a dissuadere dal tenere comportamenti persecutori e a prevenire la commissione di reati contro la persona. Esso presuppone i medesimi elementi del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., ma non richiede una prova rigorosa come nel procedimento penale. È sufficiente la sola probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi possano presagire reati ai sensi della norma incriminatrice. Il sindacato del giudice amministrativo investe la complessiva idoneità dei fatti posti a base del provvedimento a integrare la condotta persecutoria, non la loro qualificazione in termini di certezza probatoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Liguria il provvedimento con cui il Questore lo aveva ammonito a tenere una condotta conforme alla legge nei rapporti con la coniuge separata. Quest’ultima aveva chiesto l’adozione del provvedimento, segnalando condotte moleste e persecutorie intervenute dopo la separazione.
Il ricorrente lamentava che la Questura avesse deciso sulla sola base delle dichiarazioni della controinteressata, senza istruttoria e senza valutare le sue controdeduzioni. Il TAR ha rigettato il ricorso, osservando che lo standard probatorio dell’ammonimento è inferiore a quello del processo penale. Propone appello, contestando l’atipicità del provvedimento, il difetto di istruttoria e le carenze motivazionali della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 8, d.l. n. 11 del 2009 si fonda sugli stessi presupposti del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. Gli elementi di fatto posti a base del provvedimento questorile sono complessivamente idonei a integrare quella condotta. Il giudizio si sposta, allora, sulle deduzioni dell’appellante, per verificare se esse smentiscano i fatti o ne impongano una diversa lettura.
Quanto ai pedinamenti, la circostanza che l’appellante lavori fuori casa tutto il giorno non è dirimente: gli episodi si verificavano soprattutto in orario notturno e ben potevano collocarsi in giornate non lavorative. Le allegazioni documentali della controinteressata, contenenti testimonianze di conoscenti, sono inammissibili per il divieto di nuovi documenti in appello posto dall’art. 104 cod. proc. amm.; si tratta peraltro di elementi non acquisiti in sede procedimentale e quindi estranei anche alla valutazione dell’Amministrazione.
La scelta dell’ex coniuge come medico di base non è di per sé qualificabile come molestia, essendo stata preventivamente comunicata e non opposta. Anche il ritrovamento di un localizzatore GPS induce a conclusioni non univoche: lo strumento era in un comodino non più nella disponibilità dell’appellante e non risulta mai utilizzato.
L’aspetto più significativo resta il ricorso a un soggetto già titolare di agenzia di investigazioni. L’ipotesi più plausibile è che l’investigatore fosse stato ingaggiato dall’appellante, le cui deduzioni sul punto sono apparse elusive e contraddittorie. Poiché la separazione era consensuale, nessuna esigenza difensiva poteva giustificare la raccolta di informazioni sugli spostamenti della ex coniuge. Acquisita l’evidenza della volontà di invadere la sfera privata di quest’ultima, le conclusioni del Questore risultano credibili.
Il Collegio ribadisce che l’ammonimento ha natura preventiva e cautelare e non richiede la prova rigorosa del processo penale: basta la sola probabilità che gli atteggiamenti molesti presagiscano reati ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen. (Cons. Stato, Sez. III, n. 9211 del 2024). L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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