Canone occupazione sine titolo e istruttoria sui coefficienti correttivi (TAR Lombardia n. 3077 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di opposizione all’ingiunzione per la riscossione del canone di occupazione sine titulo degli alloggi di servizio delle Forze Armate, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’attività della P.A. ha natura autoritativo-provvedimentale e non meramente ricognitiva, ancorché vincolata nel quantum. Il canone non è corrispettivo di un rapporto concessorio, ma prestazione imposta dalla legge a natura pubblicistico-tributaria, determinata mediante coefficienti correttivi. L’ingiunzione che recepisca la sola quantificazione dell’Agenzia del Demanio, senza dare conto dell’applicazione dei coefficienti correttivi previsti dall’art. 2 del d.m. 16 marzo 2011 — in particolare del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione — è affetta da difetto di istruttoria e di motivazione ed è annullata, salvo riesercizio del potere.
Il Fatto
Il ricorrente, luogotenente dei Carabinieri in congedo, aveva occupato un alloggio di servizio a Milano, la cui assegnazione gli era stata revocata il 28.11.2020 a seguito del trasferimento di sede. Il Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” gli ingiungeva il pagamento di € 3.560,00 a titolo di canone di occupazione sine titulo per il periodo dal 22.03.2021 al 13.05.2021.
Il ricorrente era dapprima ricorso al Giudice di Pace, che con ordinanza del 17.04.2024 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1640/2022. Proponeva quindi ricorso al TAR, deducendo l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo del quantum e del quomodo, per mancata considerazione delle condizioni dell’alloggio, del reddito e della composizione del nucleo familiare, oltre che per violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente la questione di giurisdizione. Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1640/2022, rileva che il canone per occupazione abusiva degli alloggi della Difesa risponde a una duplice finalità, sociale e risarcitoria, e che, venuto meno il titolo, cessa il rapporto privatistico e assume preponderanza il profilo pubblicistico: il canone non è controprestazione di una concessione, ma prestazione imposta dalla legge, determinata dalla P.A. con calcolo matematico secondo criteri normativi.
Sul versante normativo il TAR richiama l’art. 6, comma 21-quater, del d.l. n. 78/2010 (conv. con legge n. 122/2010), che impone di commisurare il canone ai prezzi di mercato, al reddito dell’occupante e alla durata dell’occupazione, e l’art. 2 del d.m. 16 marzo 2011, che declina il canone nel prodotto tra prezzo di mercato e coefficienti correttivi legati alle caratteristiche dell’alloggio, al reddito del nucleo familiare e al periodo di occupazione senza titolo.
Il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa. L’art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 non deroga alle norme regolatrici della giurisdizione e non consente di attrarre al giudice ordinario controversie spettanti ad altro giudice. Il carattere vincolato dell’attività non esclude la posizione di supremazia della P.A.: il potere resta espressione di funzione, con conseguenze sul piano delle tecniche di tutela e non su quello del riparto.
Nel merito, il motivo è fondato. L’ingiunzione richiama la sola quantificazione dell’Agenzia del Demanio, che aveva espressamente chiarito di avere riguardo al solo valore di mercato, rimettendo all’Ufficio l’applicazione di eventuali abbattimenti o maggiorazioni. La P.A. non ha dato evidenza dell’applicazione dei coefficienti né della loro eventuale inapplicabilità: ne deriva il difetto di istruttoria e di motivazione.
Il ricorso è dunque accolto, assorbiti i profili non scrutinati, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza del riesercizio del potere. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.