Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse distinta da cessazione materia contendere (TAR Lombardia n. 451 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., allorché la parte dichiari in giudizio di non avere più ragione di coltivare la pretesa. La cessazione della materia del contendere costituisce istituto distinto e non sovrapponibile: essa presuppone che la parte abbia allegato e dimostrato di avere conseguito, anche in parte, il bene della vita richiesto, così da rendere possibile una ricostruzione ipotetica della fondatezza delle prospettazioni iniziali. In difetto di tale dimostrazione, la sopravvenuta carenza di interesse va qualificata come improcedibilità e non come cessazione della materia del contendere. La declaratoria consegue alla dichiarazione della stessa ricorrente e non richiede l’accertamento del merito. La parziale novità delle questioni e l’evoluzione della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, struttura sanitaria privata, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. X/4702 del 29 dicembre 2015 e, in via derivata, il contratto integrativo provvisorio stipulato con l’ATS competente. Oggetto delle censure erano plurimi profili della disciplina regionale: la separazione degli stanziamenti in due fondi distinti per strutture pubbliche e private, l’utilizzo del finanziato 2015 quale base del budget 2016, i criteri di remunerazione della specialistica ambulatoriale e della diagnostica, la riduzione dei ricoveri relativi ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza, i presupposti per il trasferimento delle risorse dal ricovero all’ambulatoriale e il limite di sistema al rimborso dei farmaci rendicontati con File F.

Con motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione alla D.G.R. n. X/5166 del 16 maggio 2016 e al contratto integrativo del 30 maggio 2016, contestando la regressione tariffaria sulle prestazioni ambulatoriali e l’obbligo di attivare la prenotazione tramite call center regionale. Dopo aver ribadito l’interesse alla decisione nel 2021, la ricorrente ha depositato istanza di improcedibilità in vista dell’udienza di merito, rappresentando il venir meno dell’interesse su tutti i profili dedotti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente e ne trae la conseguenza processuale: la controversia non può essere decisa nel merito per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità viene ricondotta al disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che ne costituisce il fondamento normativo.

Il punto giuridicamente più rilevante riguarda la qualificazione dell’evento sopravvenuto. Il Tribunale esclude che nella specie ricorrano i presupposti della cessazione della materia del contendere. Richiamando il criterio affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 2247 del 28.03.2022, il Collegio sottolinea la differenza tra i due istituti: la cessazione postula che la parte abbia conseguito, almeno parzialmente, il bene della vita richiesto.

Nel caso concreto la ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto quel risultato. Manca quindi il presupposto per ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. La vicenda si risolve pertanto in una improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non in una cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il Collegio ravvisa le ragioni di cui agli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. pen., richiamato quest’ultimo per il rinvio alle spese processuali, nella parziale novità delle questioni trattate e nell’evoluzione della vicenda. Ne dispone la compensazione tra le parti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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