Revoca del permesso di soggiorno e valore sostanziale dell’avviso di avvio del procedimento (TAR Lombardia n. 467 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno adottata senza comunicazione di avvio del procedimento è illegittima quando il privato dimostra che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto condurre a una determinazione di contenuto diverso. Il soccorso istruttorio dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 non opera in via automatica: l’Amministrazione non può limitarsi ad affermare apoditticamente che il provvedimento non poteva avere diverso contenuto dispositivo. L’omessa comunicazione assume valore sostanziale e non meramente formale, ove il ricorrente alleghi e documenti elementi idonei a confutare i rilievi istruttori. L’accoglimento della doglianza partecipativa determina, per la sua pregiudizialità logico-giuridica, l’assorbimento dei residui motivi e l’annullamento dell’atto, con obbligo di riedizione del potere previo contraddittorio.

Il Fatto

La Questura di Milano ha revocato il decreto con cui aveva rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno, negando il titolo in applicazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione ha ritenuto non attendibile la documentazione prodotta, valorizzando tre circostanze: la richiesta di partita IVA inoltrata nel febbraio 2018 con decorrenza retrodatata al marzo 2017, il sopralluogo negativo presso la sede dichiarata dell’impresa individuale e l’irreperibilità accertata nel 2018 presso il domicilio indicato.

Il ricorrente ha impugnato la revoca articolando tre motivi: violazione delle garanzie partecipative, travisamento dei fatti ed eccesso di potere per motivazione insufficiente, lesione del legittimo affidamento. La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora. La causa è giunta alla decisione nel 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, concernente la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Il provvedimento impugnato contiene un’affermazione esplicita: l’Amministrazione non ha comunicato l’avvio poiché l’atto non poteva avere diverso contenuto dispositivo. Il Tribunale ritiene che tale assunto sia apodittico e non verificato.

Il ricorrente ha dimostrato che, ove fossero stati osservati gli obblighi di partecipazione ex legge n. 241/1990, avrebbe potuto presentare osservazioni e documenti rilevanti per l’istruttoria. Sul punto il Collegio valorizza il materiale prodotto: la richiesta di attribuzione della partita IVA con decorrenza retroattiva, giustificata dalla necessità di operare con partita IVA in ragione dei redditi 2017; le dichiarazioni dei redditi per il 2017 e il 2018 con relativi versamenti; le risultanze documentali sulla residenza e sulla sede della ditta, con contratto di locazione e dichiarazione della compagna.

L’omessa comunicazione assume quindi valore sostanziale. L’Amministrazione non ha consentito al ricorrente di contraddire, nella sede procedimentale, sulle ragioni anche fattuali che, ove valutate in istruttoria, avrebbero potuto condurre a una determinazione di segno diverso. Il richiamo dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 non regge, poiché il difetto partecipativo ha inciso sull’esito del procedimento.

L’accoglimento del motivo partecipativo comporta, per la sua pregiudizialità logico-giuridica — richiamata sul precedente dell’Ad. Plen. n. 5/2015 — l’assorbimento dei restanti motivi. Il provvedimento è annullato, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sulla vicenda previo opportuno contraddittorio procedimentale.

Il ricorso è quindi accolto nei termini esposti, con salvezza della riedizione del potere. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in ragione della vicenda nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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