Contributi edilizia agevolata: decadenza e ripetizione davanti al giudice ordinario (TAR Liguria n. 453 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando la controversia investe la fase procedimentale anteriore al provvedimento attributivo del beneficio, oppure quando la concessione è annullata o revocata per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse. Qualora invece la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto dell’inadempimento del beneficiario o dello sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche quando siano impugnati atti di revoca o di decadenza. Il nomen iuris adottato dall’Amministrazione non è dirimente: quando la revoca consegue all’inadempimento del privato nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze delle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione. La verifica del requisito della residenza quinquennale, non lasciando margini di discrezionalità, appartiene alla fase esecutiva del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare unifamiliare con pertinenze, assegnatagli in qualità di socio di una cooperativa. Quest’ultima aveva stipulato con il Comune una convenzione per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata agevolata, nell’ambito di un bando regionale che attribuiva al Comune il ruolo di responsabile dell’istruttoria delle domande di contributo in conto capitale. Il ricorrente si era avvalso di un contributo di euro 24.520,10.
Nel 2010 egli aveva trasferito la residenza presso l’abitazione dei genitori della moglie per ragioni familiari. L’Unione dei Comuni gli ha notificato un preavviso di decadenza dal contributo per il venir meno del requisito della residenza quinquennale dall’acquisto. Le memorie difensive sono state disattese e l’Amministrazione ha disposto la decadenza e la restituzione della somma, con interessi legali. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo l’erronea individuazione del momento di decorrenza del quinquennio, la violazione dei principi del diritto sanzionatorio e, in subordine, l’erroneo computo degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune e la ritiene fondata. Il percorso argomentativo muove dal consolidato orientamento in materia di contributi pubblici, richiamato attraverso il precedente delle Sezioni Unite n. 1710 del 2013 e dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 2014.
Secondo tale indirizzo, la situazione soggettiva d’interesse legittimo e la conseguente giurisdizione amministrativa si configurano quando la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando la concessione sia stata annullata o revocata per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse. Diversamente, quando la lite attiene alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto dell’inadempimento del beneficiario o dell’acclarato sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se siano impugnati atti di revoca o di decadenza.
Il TAR chiarisce che la qualificazione del provvedimento come revoca non è di per sé dirimente. In presenza di una revoca per inadempimento, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere, a prescindere dal nomen iuris, le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8934 del 2022.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che al ricorrente è stato contestato un inadempimento dell’obbligo di residenza quinquennale nell’abitazione per la quale ha beneficiato del contributo regionale. Si tratta di un requisito che, per la sua concreta conformazione, si pone a valle del procedimento di attribuzione del beneficio e sulla cui verifica non residua alcun margine di discrezionalità dell’Amministrazione.
La determinazione del momento rilevante ai fini della decorrenza iniziale del quinquennio costituisce, pertanto, una questione di mera interpretazione della normativa di settore e delle clausole del bando, controversa tra le parti e estranea all’esercizio del potere autoritativo. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, declinata in favore del giudice ordinario, con assorbimento delle altre questioni di rito e di merito. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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