Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Sicilia n. 1952 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, processo di parti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte ricorrente può dichiarare, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, di aver perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La specificità della fattispecie può giustificare, in via d’eccezione, la compensazione delle spese tra tutte le parti, con il contributo unificato a carico del ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva trasmesso al Comune la propria proposta definitiva di project financing. Il Comune, con gli atti impugnati, dichiarava invece di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 183 d.lgs. n. 50/2016, la proposta di efficientamento energetico presentata da altra società per conto di una costituenda ATI, inserendo l’intervento nel programma triennale delle opere pubbliche e nell’elenco annuale 2020.
La ricorrente impugnava la deliberazione consiliare e gli atti presupposti e connessi, chiedendo anche il risarcimento del danno. Si costituivano il Comune e la società controinteressata. L’istanza cautelare veniva rigettata. In vista dell’udienza, la ricorrente depositava memoria dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, sul rilievo dell’arresto dell’iter procedimentale e del tempo trascorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Richiamando il principio di disponibilità dell’azione, il Tribunale osserva che la parte può rinunciare o dichiarare la perdita dell’interesse fino alla rimessione della causa in decisione.
Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve quindi pronunciarsi in conformità alla dichiarazione resa, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915; TAR Catania, sez. III, n. 271/2024; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2587/2021; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 13913/2020).
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene che la specificità della fattispecie giustifichi, in via d’eccezione, la compensazione tra tutte le parti, con il contributo unificato che resta a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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