Ribasso dei costi della manodopera e verifica di anomalia dell’offerta (TAR Sicilia n. 3739 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
I costi della manodopera, ancorché scorporati dall’importo assoggettato al ribasso ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, sono assoggettabili a ribasso. L’operatore economico che riduca tali costi non è escluso dalla gara, ma l’offerta è soggetta a verifica di anomalia, nella cui sede egli ha l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, nel rispetto dei minimi salariali inderogabili. Il giudizio di congruità della stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiato da irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La valutazione di anomalia ha ad oggetto l’offerta nel suo complesso e non le singole voci di prezzo.

Il Fatto

Il Comune di Ragusa ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali e del Castello, per un importo complessivo di € 995.213,16, di cui € 893.139,24 per costi della manodopera e € 5.600,00 per oneri di sicurezza da interferenze, entrambi indicati come non soggetti a ribasso nel disciplinare e nel quadro economico. Il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il RTI ricorrente ha presentato un’offerta con ribasso del 100% e si è collocato al primo posto con 88,69 punti. La stazione appaltante ha avviato la verifica di anomalia, rilevando il ribasso integrale e la proposta migliorativa di 20.200 ore aggiuntive. Acquisite le giustificazioni, il Comune ha escluso il raggruppamento, ritenendo non spiegato il ribasso e non giustificata una somma di almeno € 683.000,00. La ricorrente ha impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione alla controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura del procedimento di verifica, richiamando la giurisprudenza secondo cui esso mira ad accertare l’attendibilità dell’offerta nel suo insieme, non a ricercare singole inesattezze, e costituisce espressione di discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. V, n. 3854 del 2024). Il sindacato giurisdizionale resta limitato all’apprezzamento della logicità e ragionevolezza della valutazione e della congruità dell’istruttoria.

Sul piano sostanziale il Tribunale affronta la questione centrale: se i costi della manodopera siano ribassabili. L’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 li scorpora dall’importo assoggettato al ribasso, ma fa salva la possibilità per l’operatore di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Letta in coordinamento con l’art. 108, comma 9 e con l’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, la norma consente di ritenere che tali costi siano ribassabili, purché il relativo abbattimento sia giustificato in sede di anomalia. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 5665 del 2023, il parere del MIT n. 2154 del 2023 e la delibera ANAC n. 528 del 2023.

Nel merito, però, la ricorrente non supera il vaglio. Le giustificazioni si sono concentrate sul costo del lavoro, senza spiegare il ribasso del 100% e senza argomentare il costo delle 20.200 ore aggiuntive, pari a circa € 283.000,00. L’amministrazione ha dato analitica dimostrazione delle ragioni della non congruità, individuando una quota rilevante del prezzo priva di copertura. La valutazione finale di non congruità non risulta perciò manifestamente erronea.

Il Collegio collega l’esito ai principi del nuovo Codice, in particolare al principio del risultato e a quello della fiducia, che valorizzano l’autonomia decisionale della stazione appaltante, funzionalizzata al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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