Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 457 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti nei termini previsti dall’art. 84 c.p.a. non consente la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.. Essa costituisce tuttavia un qualificato e univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.. Il giudice può pertanto desumere dal comportamento delle parti il venir meno dell’interesse e definire il giudizio con sentenza dichiarativa di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’inerzia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC a fronte dell’istanza presentata il 18 maggio 2022 per l’avvio del procedimento di V.I.A. di competenza statale, nell’ambito della procedura per il rilascio del provvedimento unico ambientale relativo alla costruzione e all’esercizio di un impianto agrivoltaico e delle opere di connessione alla rete.

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna delle Amministrazioni alla sollecita definizione del procedimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Con dichiarazione depositata il 6 marzo 2025 ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese come concordato con le resistenti. All’udienza dell’11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la rinuncia al ricorso non è stata notificata alle parti costituite nel termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza, come prescritto dall’art. 84 c.p.a.. Le formalità richieste dalla norma risultano quindi non integrate, con la conseguenza che è preclusa l’adozione di una pronuncia estintiva del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a..

Il Tribunale richiama tuttavia l’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice, anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

Su questa base il Collegio osserva che una dichiarazione di rinuncia, ancorché irrituale, costituisce comunque un qualificato e univoco argomento di prova circa il sopravvenuto difetto di interesse. A sostegno richiama Cons. Stato, Sez. III, 7.4.2023, n. 3631 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 28.5.2024, n. 1624, che hanno ritenuto applicabile il comma 4 all’atto di rinuncia non notificato alle controparti.

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e definisce il giudizio con sentenza dichiarativa di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Le spese di lite sono compensate, in considerazione dell’evoluzione processuale della vicenda e della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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