Concorso pubblico, impugnazione della sola graduatoria provvisoria e improcedibilità (TAR Puglia n. 435 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico la lesione della sfera giuridica del concorrente si attualizza con l’approvazione della graduatoria definitiva, provvedimento conclusivo del procedimento e dotato di autonoma capacità lesiva. La graduatoria provvisoria costituisce atto endoprocedimentale e non consolida le posizioni dei graduati. Ne consegue che l’omessa impugnazione della graduatoria definitiva consolida il difetto di interesse all’annullamento di quella provvisoria, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il bando n. 25 del 2021 della Regione Puglia, recante indizione di un concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo indeterminato di diciotto unità di categoria D, unitamente agli atti presupposti e alla graduatoria pubblicata in data 24 ottobre 2022. La doglianza verteva sull’asserita erronea attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli.

La Regione si costituiva e eccepiva la carenza d’interesse, rilevando che la graduatoria finale e definitiva era stata approvata con determina dirigenziale del 27 gennaio 2023, pubblicata il 31 gennaio 2023, senza essere impugnata. Il controinteressato non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la graduatoria finale e definitiva è stata approvata con la determina 27 gennaio 2023 n. 73 del Dirigente della Sezione Personale, pubblicata sul sito regionale secondo l’art. 8, comma 7, del bando, e che tale provvedimento non è stato impugnato. Su questa premessa si fonda la declaratoria di improcedibilità.

Il Tribunale richiama l’orientamento prevalente secondo cui le contestazioni dei concorrenti avverso lo svolgimento delle procedure concorsuali devono riguardare il provvedimento di approvazione definitivo della graduatoria. Si tratta di atto costitutivo di amministrazione attiva, con carattere conclusivo del procedimento e da cui dipende la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dell’interessato.

La graduatoria provvisoria, viceversa, è atto endoprocedimentale e non comporta il definitivo consolidamento delle posizioni dei soggetti utilmente graduati. Un’eventuale precedente impugnazione della graduatoria provvisoria risulta inutile, giacché spetta all’Amministrazione la verifica degli atti concorsuali e il potere di approvazione con formale provvedimento, che concretizza e attualizza la lesione.

Il Collegio sottolinea che l’approvazione della graduatoria definitiva e la successiva nomina dei vincitori non sono atti meramente esecutivi della precedente determinazione, ma provvedimenti dotati di autonoma ed esclusiva capacità lesiva. L’omessa impugnazione della graduatoria definitiva consolida quindi il difetto d’interesse all’annullamento di quella provvisoria, dal quale nessun effetto favorevole potrebbe derivare al ricorrente.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come eccepito dalla difesa regionale. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *