Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 45 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato, ordina l’integrale esecuzione del titolo e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’ente inadempiente. Il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, costituisce oggetto di obbligo di conformazione dell’Amministrazione. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Arezzo aveva accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente e all’accredito delle relative somme. Il titolo giudiziale è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Decorso inutilmente il termine dilatorio dalla notifica del titolo all’Amministrazione debitrice, la creditrice ha chiesto al TAR la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto la ritualità del ricorso e la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il titolo è divenuto definitivo e la notifica alla sede reale dell’Amministrazione ha fatto decorrere il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997.

Nel merito, dagli atti non risulta alcuna esecuzione del giudicato. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza, riconoscendo la fondatezza della pretesa.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto alla misura coercitiva, il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento effettivo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Le spese, distratte in favore del procuratore antistatario, sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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