Rinnovo del vincolo e pertinenzialità degli arredi tra discrezionalità tecnica e improcedibilità (Cons. Stato n. 4628 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Ministero può rinnovare d’ufficio, ai sensi dell’art. 128, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, il procedimento di dichiarazione di interesse culturale anche in pendenza di un’istanza di rilascio dell’attestato di libera circolazione ex art. 68 d.lgs. n. 42/2004, e la rinnovazione può estendere la tutela a beni mobili ritenuti pertinenziali dell’immobile. La verifica dei presupposti di assoggettamento ammette esiti plurimi: conferma, revoca o estensione della tutela. Il carattere ordinatorio dei termini di conclusione dei procedimenti non vizia l’atto tardivo, salvo qualificazione legale di perentorietà. Le valutazioni storico-artistiche costituiscono discrezionalità tecnica, sindacabili solo per manifesta illogicità, travisamento o difetto di istruttoria. L’improcedibilità dell’istanza di libera circolazione per intervenuto vincolo non impone l’avvio del procedimento ex art. 14, che segue al diniego.

Il Fatto

La Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, con deliberazione 10 novembre 2022, ha dichiarato l’interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettere a) e d), 13 e 128 d.lgs. n. 42/2004 dell’immobile veneziano noto come Palazzo D’Anna Martinengo Talenti Volpi di Misurata, ricomprendendo come pertinenziali alcuni arredi e elementi decorativi legati alla figura storica del proprietario. La Soprintendenza ha poi dichiarato improcedibile l’istanza di attestato di libera circolazione presentata dal proprietario per cinque beni mobili.

Il proprietario ha impugnato gli atti davanti al TAR Veneto, che con sentenza della Seconda Sezione n. 23 dell’8 gennaio 2024 ha respinto i ricorsi. Ha quindi proposto appello, deducendo la violazione dei termini procedimentali, l’uso arbitrario delle sequenze procedimentali, il difetto di motivazione e la disparità di trattamento, sollecitando una questione di legittimità costituzionale sull’art. 10, comma 3, lett. d).

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Il primo motivo, incentrato sul superamento del termine di centoventi giorni del D.P.C.M. n. 231/2010 e di quello di quaranta giorni dell’art. 68, comma 3, è infondato. Il ritardo non vizia l’atto, non essendo i termini qualificati come perentori; l’art. 2-bis della legge n. 241/1990 collega all’inosservanza conseguenze risarcitorie, non di legittimità. Il Collegio richiama Cons. Stato, VI, n. 4194 del 2022 e Cons. Stato, VII, n. 2979 del 2024.

La censura sull’inserimento del procedimento d’ufficio ex art. 128 nella sequenza avviata dall’istanza di parte è parimenti infondata. La norma consente la rinnovazione in presenza di elementi di fatto sopravvenuti o non conosciuti, e la verifica dei presupposti di tutela può concludersi anche con l’estensione a beni pertinenziali. L’art. 68, comma 6, che impone l’avvio del procedimento ex art. 14 in caso di diniego, non è violato: intervenuto il vincolo, l’avvio del procedimento ex art. 14 sarebbe stato privo di senso.

Quanto alla violazione del contraddittorio, la relazione storico-artistica era richiamata nella comunicazione di avvio del 21 giugno 2022, con stralci, e l’interessato non ne ha chiesto l’accesso. Non si ravvisano violazioni del D.M. n. 537/2017.

Nel merito, il potere esercitato ha natura di discrezionalità tecnica. Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella amministrativa, ma verifica ragionevolezza, proporzionalità, logicità e completezza. Il Collegio richiama Cons. Stato, VI, n. 2371 del 2025 e Cass. civ., Sez. Un., n. 1013 del 2014. La motivazione è ampia ed esaustiva, il nesso tra gli arredi e il contesto storico-politico è adeguatamente argomentato. Insussistente è anche la disparità di trattamento, mancando situazioni sovrapponibili. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, poiché la lett. e) dell’art. 10 non si presta a tertium comparationis. Spese compensate per complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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