Proroga contratto a termine nei Consorzi di bonifica solo per operai avventizi (TAR Sardegna n. 464 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di proroga dei contratti a tempo determinato nei Consorzi di bonifica, l’art. 34, comma 11, l.r. n. 6/2008 va interpretato in senso restrittivo. Il termine “personale” ivi contenuto si riferisce esclusivamente agli operai avventizi, unici lavoratori stagionali individuati dagli artt. 2 e 122 del C.C.N.L. di settore. Il principio discende dal carattere eccezionale del contratto a tempo determinato, confermato dalla Direttiva 99/70/CE e dall’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, che sottrae al regime sanzionatorio i soli rapporti stipulati per le attività stagionali. La qualificazione delle ipotesi derogatorie rientra nell'”ordinamento civile” e richiede applicazione uniforme sul territorio nazionale.

Il Fatto

Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese, con deliberazione n. 7 del 15 gennaio 2024, prorogava per dodici mesi il contratto a tempo pieno e determinato di un’impiegata di concetto in servizio presso l’area amministrativa. Il rapporto era sorto per selezione pubblica nel 2021 e era già stato prorogato una prima volta nel 2023.

La deliberazione era trasmessa all’Assessorato regionale dell’agricoltura per il controllo di legittimità previsto dagli artt. 40 e ss., l.r. n. 6/2008. All’esito del contraddittorio procedimentale, la Regione adottava la determinazione n. 362 del 28 marzo 2024, che annullava l’atto consortile ritenendo che l’art. 34, comma 11, l.r. n. 6/2008 riguardasse il solo personale operaio avventizio. Il Consorzio impugnava la determinazione davanti al TAR Sardegna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio con ordinanza istruttoria. La controversia non ha ad oggetto il rapporto di lavoro, ma l’illegittimità di un provvedimento regionale adottato nell’esercizio del potere di controllo preventivo sugli atti consortili in materia di assunzioni, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. c), l.r. n. 6/2008. La materia è disciplinata da norme di diritto pubblico e rientra nella giurisdizione amministrativa.

Nel merito, il ricorso è respinto. L’ambito applicativo dell’art. 34, comma 11, l.r. n. 6/2008 deve essere letto in senso restrittivo, perché il quadro comunitario e nazionale considera il rapporto a tempo indeterminato la forma ordinaria e quello a termine un’ipotesi eccezionale. Il Collegio richiama Corte di Cassazione n. 15226/2023, secondo cui il contratto a termine resta un’ipotesi eccezionale, coerente con la direttiva dell’Unione. Le disposizioni che consentono plurimi contratti a termine o proroghe senza limiti temporali sono quindi di stretta interpretazione.

La delimitazione dell’ambito soggettivo spetta alla normativa nazionale, trattandosi di materia riconducibile all'”ordinamento civile” di cui all’art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione. L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 sottrae al regime sanzionatorio i contratti stipulati per le attività stagionali individuate dai contratti collettivi. Il C.C.N.L. dei Consorzi di bonifica individua i lavoratori stagionali nei soli operai avventizi. Il termine “personale” va dunque riferito esclusivamente a costoro, che abbiano stipulato negli ultimi cinque anni contratti a termine per almeno tredici mesi complessivi.

A conferma soccorre l’art. 34, comma 11-bis, l.r. n. 6/2008, che richiama espressamente il “personale operaio, incluso quello di cui al comma 11”. Il Collegio esamina anche la tesi opposta, secondo cui il comma 11-bis sarebbe autonomo e il comma 11 estensibile a tutto il personale, ma la ritiene non decisiva. Anche in tale ipotesi residuerebbero solo dipendenti con almeno tredici mesi di attività nei cinque anni, assumibili per otto o nove mesi: fattispecie cui non è riconducibile il caso concreto, avendo l’impiegata già maturato ventiquattro mesi di contratti a termine.

Quanto alla lamentata contraddittorietà rispetto alla delibera consortile n. 33/2024, essa riguarda operai stagionali, come chiarito dal Consorzio stesso in riscontro alla richiesta di chiarimenti. Nessun profilo di incoerenza è pertanto configurabile.

Il provvedimento impugnato è plurimotivato: la correttezza della ragione fondata sull’ambito applicativo della norma esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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