Opere in zona vincolata e istanza di sanatoria pendente: demolizione e improcedibilità (TAR Lazio n. 462 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere edilizie realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica sono soggette a ordine di demolizione, anche quando siano qualificabili come variazioni essenziali di manufatti preesistenti e a prescindere dal titolo edilizio astrattamente necessario. La presentazione di un’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto all’impugnazione dell’ordine demolitorio, restando la demolizione sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego. La censura che affermi in sede giurisdizionale la legittimità di un intervento che la parte ha autodenunciato come abusivo in sede amministrativa integra una condotta contraria al principio nemo potest venire contra factum proprium, con conseguente dubbio di ammissibilità. L’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto grava sul privato e richiede documentazione certa e univoca, non essendo sufficienti dichiarazioni sostitutive o rese da terzi.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato di antica costruzione, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una tettoia con struttura in ferro e copertura in lamiera, di un box metallico e di un vano cucina con adiacente tettoia, realizzati senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica in area vincolata e classificata come zona sismica.
Con motivi aggiunti hanno poi gravato il verbale di accertata inottemperanza e la sanzione pecuniaria irrogata nella misura massima, e da ultimo la comunicazione dell’immissione in possesso delle opere. Nel giudizio è intervenuta ad opponendum la proprietaria dell’unità abitativa contigua, comproprietaria delle parti comuni dell’edificio, interessata alla conservazione del provvedimento demolitorio.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare, il Tribunale afferma la legittimità dell’intervento ad opponendum. La vicina non è controinteressata in senso tecnico, perché il suo interesse alla conservazione dell’atto non deriva da una nuova posizione giuridica attribuita dal provvedimento, ma dalla vicinitas rispetto al fondo su cui insistono gli abusi, secondo l’insegnamento di Cons. St., Sez. VI, n. 867 del 2014.
Nel merito, l’istruttoria dimostra che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria del 23 ottobre 2017 riguarda soltanto le due tettoie pertinenziali. Quanto al box metallico e al vano cucina, non è contestata la assenza di titolo; si tratta di interventi in area paesaggisticamente vincolata, per i quali l’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 impone la demolizione, pur se qualificabili come variazioni essenziali. Opera il principio di indifferenza del titolo: rileva la realizzazione in zona vincolata in assoluta carenza di titolo paesaggistico e urbanistico, e le opere comportanti nuove superfici e nuova volumetria non sono condonabili (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4663 del 2023).
La doglianza sulla preesistenza del vano cucina al 1967 è respinta per difetto di prova: l’onere probatorio grava sul privato, con documentazione certa e univoca, e non assumono rilievo le dichiarazioni sostitutive o di terzi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2524 del 2020). Non è parimenti dimostrata la rimozione del box metallico. La realizzazione di volumetria aggiuntiva integra quindi la violazione degli artt. 3, comma 1, lett. e.1), 10, comma 1, lett. a), e 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
Per le due tettoie coperte dall’istanza di sanatoria pendente, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 49 del 2022). Il Tribunale ravvisa inoltre un profilo di inammissibilità nella condotta della parte che invoca in giudizio la legittimità di opere autodenunciate come abusive, in contrasto con il divieto di venire contra factum proprium. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto in parte respinti e in parte dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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