Carta docente, ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 3218 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il ricorrente assolve l’onere probatorio del fatto costitutivo dimostrando l’esistenza della decisione passata in giudicato e la rituale notificazione del titolo esecutivo, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.. Spetta invece all’amministrazione debitrice provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, ai sensi dell’art. 2697 c.c., non essendo sufficiente una difesa di mera forma. In difetto di tale prova, va affermata la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza e va nominato commissario ad acta un dirigente dello stesso Ministero, senza diritto a compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2074/2023, aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici compresi tra il 2017/2018 e il 2021/2022, condannando il Ministero all’attribuzione della carta per il valore di € 2.500,00 oltre accessori.

La sentenza, notificata il 10 novembre 2024, era passata in giudicato. Non avendo l’amministrazione adottato alcun atto esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare seguito al giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della proposta: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Sotto questo profilo il ricorso è risultato ammissibile e la relativa questione preliminare superata.

Nel merito, il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato. Incombeva pertanto all’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di tali fatti.

L’amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Collegio ha esteso l’obbligo esecutivo anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione. Ha invece escluso le spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla sola scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza diritto a compenso: trattandosi di dirigente del medesimo Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, soluzione confortata dai precedenti richiamati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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